Comune DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 28/05/2009

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI - ANNO 2009.

L'anno 2009 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, si

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1 , nelle persone dei

sigg.

P A

1 Fernando LEONE X

2 Antonio SORRENTO X

3 Cosimo MARCUCCI X

4 Rossano CREMIS X

5 Salvatore PEZZUTO X

6 Angelo RICCIATO X

7 Danilo VERDOSCIA X

8 Valerio VITALE X

9 Giovanni DE LUCA X

P A

10 Salvatore CREMIS X

11 Rodolfo PALAZZO X

12 Francois IMPERIALE X

13 Giuseppe RIZZO X

14 Salvatore GUERRIERI X

15 Francesco TAURINO X

16 Guido MARZO X

17 Gianni DE GAETANIS X

Partecipa il segretario generale Dott. Luigi DI NATALE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole.

Addì, 26/03/2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Fiora CARBONE

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole.

Addì, 26/03/2009

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa CARBONE Fiora

Delibera di CC n .22 del 28/05/2009 Pag. 1 di 5

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare

l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

- ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 la detrazione per l’abitazione principale è

stabilita in lire 200.000/Euro 103,29 elevabile sino a lire 500.000/Euro 258,23 nel

rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in

situazione di particolare disagio economico e sociale;

- ai sensi dell’art. 1del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito in Legge n.

126 del 24/07/2008 è stata prevista l’esenzione per l’ICI prima casa;

- visto l’art. 6 comma 2 bis del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall’art. 1,

comma 6, L. 27/12/2007 n. 244 che prevede la facoltà per i comuni di applicare a

decorrere dal 2009, un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille in favore dei

soggetti passivi che effettuano installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la

produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;

CONSIDERATO CHE:

- per l’anno 2008 con Delibera del Commissario n. 22 del 25/02/2008, sono state

determinate come segue le aliquote ICI;

- RITENUTO di confermare per l’anno 2009 l’Imposta Comunale sugli

Immobili come determinata per l’anno 2008;

DELIBERA

DI CONFERMARE le aliquote e detrazioni I.C.I. vigenti, per l’anno 2009, fissate

come segue:

1) aliquota ordinaria: 6,00 per mille;

2) aliquota ridotta, da applicare:

- per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:5,50 per

mille;

- per le unità immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, possedute in

aggiunta all’abitazione principale e concesse in uso gratuito a genitori e figli: 5,50

per mille;

Delibera di CC n .22 del 28/05/2009 Pag. 2 di 5

- pertinenze dell’abitazione principale quali le cantine, i garages, i box, i posti

macchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritte in Catasto nelle

categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo

immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti

nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono

considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima

aliquota ridotta del ( 5,50) per mille, nel limite massimo di una unità immobiliare e

a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze

corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce la abitazione principale.

3) aliquota da applicare per i terreni agricoli: 6,00 per mille

4) aliquota da applicare per le aree edificabili: 5,00 per mille

5) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo

ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la

quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende

quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od

altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Inoltre la detrazione di € 103,29 si applica alle unità immobiliari concesse in uso

gratuito a genitori e figli;

6) Di stabilire che la detrazione di € 103,29 viene elevata ad € 154,94 esclusivamente

per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art. 3, comma 3 della legge

104/92 (handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili

purché inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI.

Tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in

questo Comune e previa istanza da produrre all’Ufficio Tributi con allegata la

documentazione probatoria per l’ottenimento di tali benefici (legge 104/92), anche

per gli anni successivi.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione che precede;

Entra in aula il Consigliere Marcucci;

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Interviene il consigliere Guerrieri il quale riferisce che i numeri civici delle abitazioni

andrebbero verificati e che su ogni affaccio c’è un numero civico.

Interviene il consigliere De Gaetanis: come da allegato, esprime voto sfavorevole e

questo deriva dalla volontà di prendere le distanze da questa Amministrazione;

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco-Presidente pone a votazione per

alzata di mano la proposta che precede che fa registrare il seguente risultato:

Delibera di CC n .22 del 28/05/2009 Pag. 3 di 5

Presenti: n. 15

Voti favorevole: n. 11

Astenuti: n. 2 (Guerrieri e Rizzo)

Contrari n. 2 (De Gaetanis e Marzo)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTO l’esito della votazione;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

La proposta di deliberazione che precede è approvata.

Delibera di CC n .22 del 28/05/2009 Pag. 4 di 5

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Segretario Comunale

Ing. Fernando LEONE Dott. Luigi DI NATALE

________________________________________________________________________________

RELATA D I P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il

per restarvi giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, lì

Il Messo Comunale Segretario Comunale

____________ Dott. Luigi DI NATALE

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 18/8/2000,

N° 267), nota N. ___________ del ___/___/______

[ ] trasmessa alla Prefettura (Art. 135 del – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 125 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267)

[ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

(Art. 135 del – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267)

GUAGNANO, Lì _________________

Segretario Comunale

Dott. Luigi DI NATALE

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