DELIBERA DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 22 DEL 25/02/2008
VISTA la deliberazione del Commissario n. 2 del 31.05.2007 con la quale venivano confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007;
RITENUTO opportuno confermare, per l’anno 2008, le aliquote ICI nella stessa misura;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DI CONFERMARE le aliquote I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2008, come segue:
1) aliquota ordinaria: 6,00 per mille;
2) aliquota ridotta, da applicare:
- per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:5,50 per mille;
- per le unità immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, possedute in aggiunta all’abitazione principale e concesse in uso gratuito a genitori e figli: 5,50 per mille;
- pertinenze dell’abitazione principale quali le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritte in Catasto nelle categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta del ( 5,50) per mille, nel limite massimo di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce la abitazione principale.
3) aliquota da applicare per i terreni agricoli: 6,00 per mille
4) aliquota da applicare per le aree edificabili: 5,00 per mille
5) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Inoltre la detrazione di € 103,29 si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a genitori e figli;
6) Di stabilire che la detrazione di € 103,29 viene elevata ad € 154,94 esclusivamente per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 (handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purché inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI.
Tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in questo Comune e previa istanza da produrre all’Ufficio Tributi con allegata la documentazione probatoria per l’ottenimento di tali benefici (legge 104/92), anche per gli anni successivi.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri previsti dal D.Lgs. 267/2000 in capo al Consiglio Comunale, giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2007;
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18.8.2000. n. 267;
RITENUTO di dover dichiarare l’immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U. – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DELIBERA
La proposta di deliberazione che precede è approvata ed è dichiarata immediatamente eseguibile.