COMUNE DI GUAGNANO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE G.C. N. 164 DEL 30.12.2004

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2005 – CONFERMA

Ha deliberato

DI CONFERMARE, con effetto 1° Gennaio 2005, l’aliquota I.C.I. come segue:

1) aliquota ordinaria:

6,00 per mille;

2) aliquota ridotta, da applicare:

- per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:5,50 per

mille;

- per le unità immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, possedute in

aggiunta all’abitazione principale e concesse in uso gratuito a genitori e figli: 5,50

per mille;

- pertinenze dell’abitazione principale quali le cantine, i garages, i box, i posti

macchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritte in Catasto nelle

categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo

immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti

nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono

considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima

aliquota ridotta del ( 5,50) per mille , nel limite massimo di una unità immobiliare e

a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze

corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce la abitazione principale.

3) aliquota da applicare per i terreni agricoli: 6,00 per mille

4) aliquota da applicare per le aree edificabili: 5,00 per mille

5) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo

ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la

quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende

quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od

altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Inoltre la detrazione di € 103,29 si applica alle unità immobiliari concesse in uso

gratuito a genitori e figli;

6) Di stabilire che la detrazione di € 103,29 viene elevata ad € 154,94 esclusivamente per

i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art.3, comma 3 della legge 104/92

(handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purché

inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI.

Tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in

questo Comune e previa istanza da produrre all’Ufficio Tributi con allegata la

documentazione probatoria per l’ottenimento di tali benefici (legge 104/92), anche

per gli anni successivi.