COMUNE DI GUAGNANO
Provincia di Lecce
DELIBERAZIONE G.C. N. 164 DEL 30.12.2004
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2005 – CONFERMA
Ha deliberato
DI CONFERMARE, con effetto 1° Gennaio 2005, l’aliquota I.C.I. come segue:
1)
aliquota ordinaria:6,00
per mille;2)
aliquota ridotta, da applicare:-
per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:5,50 permille;
-
per le unità immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, possedute inaggiunta all’abitazione principale e concesse in uso gratuito a genitori e figli:
5,50per mille;
-
pertinenze dell’abitazione principale quali le cantine, i garages, i box, i postimacchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritte in Catasto nelle
categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo
immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti
nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono
considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima
aliquota ridotta del
( 5,50) per mille , nel limite massimo di una unità immobiliare ea condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze
corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce la abitazione principale
.3)
aliquota da applicare per i terreni agricoli: 6,00 per mille4)
aliquota da applicare per le aree edificabili: 5,00 per mille5) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo
ammontare,
€. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae taledestinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Inoltre la detrazione di
€ 103,29 si applica alle unità immobiliari concesse in usogratuito a genitori e figli;
6) Di stabilire che la detrazione di
€ 103,29 viene elevata ad € 154,94 esclusivamente peri soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art.3, comma 3 della legge 104/92
(handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purché
inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI.
Tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in
questo Comune e previa istanza da produrre all’Ufficio Tributi con allegata la
documentazione probatoria per l’ottenimento di tali benefici (legge 104/92), anche
per gli anni successivi.