IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

D E L I B E R A

 

1.       di stabilire per l’anno 2009 le seguenti aliquote:

·         Ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

·         Unico lotto edificatorio nella misura del 4,00 per mille (a condizione che il dichiarante e il proprio coniuge non usufruiscano già dell’esonero  per l’abitazione principale;

·         Abitazione principale nella misura del 4,00 per mille (nei casi in cui non si applica l’esenzione prevista dal Decreto Legge 93/2008 convertito in Legge 126 del 24.7.2008.

A seguito del Decreto-Legge n.93/2008,convertito in Legge 126 del 24.7.2008, è abrogata l’I.C.I. per l’abitazione principale e relative pertinenze (es.: garage, cantine, soggette), e per le seguenti situazioni assimilate:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale date in uso a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli);

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in Istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata;

coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Per usufruire dell’esenzione per le sopra dette situazioni assimilate è necessaria la presentazione all’Ufficio Comunale per i Tributi di idonea documentazione valida a norma di legge.

L’abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali:

A1 abitazioni – A8 ville – A9 castelli.

 

2.       Di stabilire che:

i redditi dei fabbricati coinvolti nel crollo del 31/01/2009 come individuati nell’ordinanza sindacale n.12/09 in data 23.03.2009, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ici per l’anno 2009 e, comunque, fino alla definitiva ricostruzione e/o  agibilità dei fabbricati medesimi.