IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
1. di stabilire per l’anno 2009 le seguenti aliquote:
· Ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
· Unico lotto edificatorio nella misura del 4,00 per mille (a condizione che il dichiarante e il proprio coniuge non usufruiscano già dell’esonero per l’abitazione principale;
· Abitazione principale nella misura del 4,00 per mille (nei casi in cui non si applica l’esenzione prevista dal Decreto Legge 93/2008 convertito in Legge 126 del 24.7.2008.
A seguito del Decreto-Legge n.93/2008,convertito in Legge 126 del 24.7.2008, è abrogata l’I.C.I. per l’abitazione principale e relative pertinenze (es.: garage, cantine, soggette), e per le seguenti situazioni assimilate:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale date in uso a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli);
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in Istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata;
coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Per usufruire dell’esenzione per le sopra dette situazioni assimilate è necessaria la presentazione all’Ufficio Comunale per i Tributi di idonea documentazione valida a norma di legge.
L’abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali:
A1 abitazioni – A8 ville – A9 castelli.
2. Di stabilire che: