DELIBERA G.M. N. 35 DEL 15/03/2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.
PREMESSO:
- che l’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili - è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs 30 Dicembre 1992 n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che il Consiglio Comunale è l’organo istituzionalmente rappresentativo della comunità locale, investito del generale potere impositivo considerato nella sua ampia accezione, e come tale comprensivo della specifica competenza di definire l’ordinamento dei tributi, mentre spetta alla Giunta la determinazione eventuale della variazione delle aliquote e tariffe d’imposta, a norma dell’art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate, approvato con Deliberazione del Commissario n. 24 del 30/01/2001;
- che l’art.54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’art.6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio annuale;
- che, con delibera di Giunta Municipale n. 62 del 08/04/2004, sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazioni principali per l’I.C.I. anno 2004;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000 n.267, espressi dal responsabile dell’ufficio Ragioneria;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo statuto comunale;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
I. DI CONFERMARE, per l’anno 2005, le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili:
1) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, dagli stessi posseduti nel comune: 4,5 ( quattrovirgolacinque ) per mille;
2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e dati in uso a parenti di primo grado in linea diretta che li utilizzano come prima casa di residenza: 4,5 ( quattrovirgolacinque ) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 e D ed utilizzati dagli stessi per l’esercizio della propria attività commerciale, artigianale, industriale e professionale: 6 ( sei ) per mille. Per beneficiare dell’aliquota del 6 per mille, il soggetto passivo deve presentare apposita domanda all’ufficio tributi, presso il quale saranno disponibili i relativi modelli;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, e diversi dagli immobili indicati nel punto 3), dagli stessi posseduti nel comune: 7 ( sette ) per mille;
5) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i terreni agricoli ed aree edificabili dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 ( seivirgolacinque ) per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art.1, comma 5, della legge 27/12/97, n.449, volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 ( quattro ) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 ( quattro ) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 ( quattro ) per mille;
7) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 ( sette ) per mille;
II. DI DARE ATTO CHE:
1) Per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art.3 della legge 23/12/1996, n.662;
2) L’imposta è ridotta del cinquanta per cento ( 50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
3) L’aliquota è stabilita nella misura del 4 ( quattro ) per mille, per un periodo non superiore a 2 ( due ) anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile, l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
4) La detrazione sull’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a euro 155,00 ( centocinquantacinque ) e, comunque, non superiore all’importo dell’imposta dovuta;
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le relative pertinenze, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 155,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di tale detrazione si terrà conto ai fini della determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari.
E’ stabilito , inoltre, che per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale) ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5) La detrazione sull’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap totale e permanente, è pari ad euro 258,00 ( duecentocinquantotto ) e, comunque, non superiore all’importo dell’imposta dovuta. Per beneficiare della maggiore detrazione, il soggetto passivo deve presentare apposita domanda all’ufficio tributi, presso il quale saranno disponibili i relativi modelli, con allegata idonea certificazione rilasciata dagli enti competenti, attestante l’invalidità al 100% con accompagno.
6) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) Ai sensi del secondo comma dell’art.58 del D.Lgs 15/12/1997, n.446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs n.504/92, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della Legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo;
8) Nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V e VI sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico- finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
III. DI RISERVARSI l’adozione di provvedimenti, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art.3, comma 57 della legge 23/12/1996, n.662;
IV. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale.
XII. DI STABILIRE che con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.