ESTRATTO DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 21.05.2008:

A – ALIQUOTE

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

 

 

 

1

 

Aliquota del 5 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nella seguente fattispecie, determinata con il presente provvedimento con aliquota differenziata:

 

5

 

  

 

 

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aliquota del 4,00 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali.

Ai fini dell’applicazione della suddetta aliquota ,della detrazione e dell’ulteriore detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge:

a) l’abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l’alloggio regolarmente assegnato dall’I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell’assegnatario;

c) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) la casa coniugale per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario della stessa a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.6, comma 3-bis, D.Lgs n. 504/1992).

e) in caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano

abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’UTE ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa, a far data da tale istanza.

È considerata abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non anche della detrazione e dell’ulteriore detrazione, l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado o ad affini entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Aliquota del 4,00 per mille, quale aliquota riferita alle aree inedificate ricadenti nella Zona P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi).

4

 

 ESTRATTO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.(Approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 21.05.2008)

Art. 13

Versamenti

 

1. Per tutti i tributi di competenza del Comune, ad eccezione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), l’importo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto o non è effettuato il rimborso è stabilito in € 5,00.

2. Per l’Imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni il limite di cui al comma 1 è pari ad € 2,00.

3. Per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) il limite di cui al al c. 1 è pari a € 10,00 (PER IMMOBILE ANCHE IN PRESENZA DI PIU’ CONTRIBUENTI).

4. Il limite di esenzione di cui ai commi 1, 2 e 3 si intende al netto di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sul tributo.

5. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

OMISSISS