CITTA` DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 29/03/2007
Oggetto:
I.E. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - APPROVAZIONE ALIQUOTE,RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L`ANNO 2007.-
L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore sedici e quarantuno minuti,
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.
Presenti:
1) MARRA Giovanni 12) CARETTO Giovanni
2) PEZZUTO Maurizio 13) LANDOLFO Fernando
3) DE NITTO Luciano 14) LEONE Carlo
4) VACCA Virgilio 15) CARETTO Gianfranco
5) RIZZELLI Stefano 16) INGROSSO Donato
6) LUSSO Antonio 17) GIORDANO Antonio
7) SCARDIA Maurizio 18) LONGO LUCIO
8) PICCI Antonio
9) BOCCARDO Vincenzo
10) TAURINO Anna Rita
11) CATALDI Michele
Assenti:
1) PEZZUTO Alessandro, Consigliere
2) MAGGIO Michele, Consigliere
3) MIGLIETTA Nicola, Consigliere
Partecipa il Segretario Generale, Dr.ssa Fiorella Fracasso.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.
Addì, 08/03/2007
Il responsabile del servizio
Roberto Blasi
REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.
Addì, 08/03/2007
Il responsabile di Ragioneria
Roberto Blasi
Deliberazione n. 7 del 29/03/2007
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IL CONSIGLIO
Premesso:
- che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita e disciplinata con il titolo I,
capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni;
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato modificato
l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del
Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI;
- che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, stabilisce che l’aliquota ICI deve essere
deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo
essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
- che l’art.4, comma 1, della Legge 556/1996, attribuisce all’ente locale la facoltà di
deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel
Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per
quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito
annuale realizzato;
- che l’art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n.449, attribuisce al Comune la facoltà
di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili
per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- che l’art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n.431, recante disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di
deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari
che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
previste dagli accordi “tipo”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2006 con la quale si
individuavano le categorie di disagio economico-sociale al fine dell’applicazione
dell’aliquota ICI agevolata;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2006 con la quale si
modificava il comma 3 dell’art. 16 del Regolamento comunale ICI approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 23 del 16 aprile 1999;
Considerato che questa Amministrazione intende modificare per l’anno 2007 le aliquote, le
riduzioni e la detrazione per abitazione principale come segue:
a)
Immobili adibiti ad abitazione principale da 4,5 per mille al 4,00 per mille, nonché per gliimmobili locati con contratto registrato agli stessi patti e condizioni del contratto tipo
concordato tra le organizzazioni sindacali di categoria degli inquilini e dei proprietari ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ad un soggetto che la utilizzi
come abitazione principale e per le abitazioni concesse dal titolare del diritto di proprietà,
uso o usufrutto in uso gratuito ai figli, con scrittura privata o atto pubblico registrato, purchè
gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e non siano
proprietari di altri immobili, destinati ad uso abitativo, sull’intero territorio nazionale;
b)
Soggetto portatore di handicap sin dalla nascita con invalidità riconosciuta, con paridecorrenza, nella misura del 100%, con assegno di accompagnamento, privo di redditi propri
ad eccezione dell’abitazione principale aliquota 4,00 per mille;
c)
Famiglie in cui vi sia un componente, nella condizione oggettiva e soggettiva di cui allalettera b)
correlato al proprietario da rapporto di parentela entro il 3° grado o di affinitàentro il 2° grado, titolare di pensione di invalidità civile in cui nessun componente del
nucleo familiare possegga altri fabbricati su tutto il territorio nazionale all’infuori
Deliberazione n. 7 del 29/03/2007
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dell’abitazione principale e con un reddito ai fini IRPEF non superiore ad € 20.000,00
aliquota al 4,00 per mille;
d)
Aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nelComune al 6,00 per mille;
Visto il D.L. n.437/96 convertito in legge 24/10/1996 n.556 che stabilisce che tale riduzione
è attuabile a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito
annuale realizzato;
Tenuto conto che secondo quanto risulta dalle scritture contabili relative al gettito
dell’ultimo anno risultano accertamenti per € 1.378.135,29 relativi a imposte dell’anno di
competenza e per accertamenti pregressi, mentre secondo quanto quantificato per il corrente
esercizio, tra accertamenti pregressi, e la quantificazione del gettito per l’anno di
competenza, si prevede di accertare introiti almeno pari a complessivi € 1.478.000,00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 5/3/2007 con la quale si propone al
Consiglio Comunale la riduzione dal 4,5 per mille al 4,00 per mille l’aliquota per abitazione
principale per l’anno 2007;
Ritenuto, pertanto, possibile modificare per l’anno 2007 l’aliquota per l’abitazione
principale in vigore per l’anno 2006 secondo quanto sopra dettagliato, lasciando inalterato
tutto ciò che era previsto per l’anno 2006;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio;
Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti n.16 Consiglieri e assenti 5 (
Pezzuto Alessandro,Miglietta, Maggio, Scardia, Lusso);
Con voti favorevoli 11, contrari 4 ( Vacca, Picci, Boccardo, Giordano),astenuti 1 (Ingrosso),
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) Di approvare le seguenti norme per l’applicazione dell’ICI – imposta comunale sugli
immobili – in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007:
a)
Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperativeedilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale , nonché per gli immobili locati con contratto registrato agli
stessi patti e condizioni del contratto tipo concordato tra le organizzazioni sindacali di
categoria degli inquilini e dei proprietari ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998 n. 431 ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e per le
abitazioni concesse dal titolare del diritto di proprietà, uso o usufrutto in uso gratuito ai figli,
con scrittura privata o atto pubblico registrato, purchè gli stessi vi dimorino abitualmente e
ciò sia comprovato da residenza anagrafica e non siano proprietari di altri immobili,
destinati ad uso abitativo, sull’intero territorio nazionale al
4,00 per mille;b)
Soggetto portatore di handicap sin dalla nascita con invalidità riconosciuta, con paridecorrenza, nella misura del 100%, con assegno di accompagnamento, privo di redditi propri
ad eccezione dell’abitazione principale aliquota
4,00 per mille;c)
Famiglie in cui vi sia un componente, nella condizione oggettiva e soggettiva di cui allalettera b)
correlato al proprietario da rapporto di parentela entro il 3° grado o di affinitàDeliberazione n. 7 del 29/03/2007
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entro il 2° grado, titolare di pensione di invalidità civile in cui nessun componente del
nucleo familiare possegga altri fabbricati su tutto il territorio nazionale all’infuori
dell’abitazione principale e con un reddito ai fini IRPEF non superiore ad € 20.000,00
aliquota al
4,00 per mille;d)
Aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri immobili posseduti nel Comuneal
6,00 per mille;2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del
D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente fa facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni
che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il comune può effettuare
accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo
di proprietà usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari;
5) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della detrazione
di cui al quarto punto sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economicofinanziario
del bilancio annuale del Comune;
6) Con separata votazione e con voti favorevoli 11, contrari 4 ( Vacca, Picci, Boccardo,
Giordano),astenuti 1 (Ingrosso), la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile;
7) Di disporre che la presente deliberazione si pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO
.IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
INGROSSO
FRACASSO____________________ ___________________
Deliberazione n. 7 del 29/03/2007
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C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
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Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente
deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 03/04/2007 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Squinzano, lì 03/04/2007.
N._______ Reg. Pubbl.
IL MESSO IL SEGRETARIO
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