... OMISSIS.

 

 

                                                                                               D E L I B E R A

 

1)      Di approvare le seguenti norme per l’applicazione dell’ICI – imposta comunale sugli immobili – in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006:

a) Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale , nonché per gli  immobili locati con contratto registrato agli stessi patti e condizioni del contratto   tipo concordato tra le organizzazioni sindacali di categoria degli inquilini e dei proprietari ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse dal titolare del diritto di proprietà, uso o usufrutto in uso gratuito ai figli, con scrittura privata o atto pubblico registrato, purchè  gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e non siano proprietari di altri immobili, destinati ad uso abitativo, sull’intero territorio nazionale al 4,50 per mille;

 

   b) Soggetto portatore di handicap sin dalla nascita con invalidità riconosciuta, con pari   decorrenza, nella misura del 100%, con assegno di accompagnamento, privo di redditi propri ad eccezione dell’abitazione principale aliquota 4,00 per mille;

 

  c) Famiglie in cui vi sia un componente, nella condizione oggettiva e soggettiva di cui alla lettera b) correlato al proprietario da rapporto di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° grado, titolare di pensione di invalidità civile  in cui nessun componente del nucleo familiare possegga altri fabbricati su tutto il territorio nazionale all’infuori dell’abitazione principale e con un reddito ai fini IRPEF non superiore ad € 20.000,00 aliquota al 4,00 per mille;

 

  d) Aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri immobili posseduti nel Comune al 6,00 per mille;

 

2)      Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

3)      L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente fa facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

 

4)      Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

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