PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 
CITTÀ DI PRESICCE

                                                Antico Borgo degli Ipogei

 

 

 

 

 

 


Estratto delibera n. 08 del 20/03/2009

OGGETTO: Imposta comunale Immobili. Determinazione aliquote anno 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS……

 

 

DELIBERA

 

1)      Di  DETERMINARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2009 nel modo seguente:

Ø      aliquota del  5 per mille  per  unità immobiliari adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categoria A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Ø      aliquota del 5 per mille per l’abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai figli a condizione che:

-         la utilizzino come abitazione principale;

-         abbiano nella stessa la residenza anagrafica;

-         siano intestatari di utenza ENEL e TARSU.

Ai fini del riconoscimento della suddetta aliquota agevolata i titolari del diritto reale sull’immobile devono presentare entro il 31 dicembre, all’Ufficio Tributi, dichiarazione sostitutiva della concessione in comodato o uso gratuito, con allegata copia di una fattura di pagamento dell’energia elettrica intestata all’occupante dell’immobile in questione. Tale comunicazione non deve essere ripetuta negli anni successivi  a condizioni invariate.

Si precisa che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/92

Ø      aliquota del 4 per mille

a)      per  immobili situati nel centro storico oggetto di interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001 art. 3 comma 1 lettera b, c, d  per un importo delle opere  superiore ad € 5.000,00. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori. L’aliquota ridotta spetta per tre anni a partire dall’anno successivo all’ultimazione dei lavori  ed in seguito alla presentazione dei documenti fiscali comprovanti l’effettivo  intervento edilizio, la spesa sostenuta, nonché l’aggiornamento delle risultanze catastali se richiesto dalle normative in materia.

b)      unità immobiliari destinate ad attività di “Bed & Breakfast” per almeno 30 giorni  l’anno. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del 31 dicembre dell’anno di imposta interessato, con allegata copia della dichiarazione di inizio dell’attività ricettiva di “Bed & Breakfast”  e dimostrazione di effettivo svolgimento dell’attività per almeno 30 giorni.

c)      Unità immobiliare adibite ad abitazione principale della famiglia, non rientranti nella esenzione disposta dalla legge 24/07/2008 n. 126,  della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, tali da dare diritto alle agevolazioni previste dall’art. 33 della stessa legge, quando il disabile è fiscalmente a carico. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro la data di scadenza di versamento dell’acconto dell’imposta con allegata la necessaria documentazione attestante lo stato dell’infermità  e copia della dichiarazione fiscale dalla quali risulti che il disabile è fiscalmente a carico o in alternativa autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

d)      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale  della famiglia, non rientranti nella esenzione disposta dalla legge 24/07/2008 n. 126, della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità, ai  sensi dell’art. 3 della legge 104/92, sulla quale vengono effettuati lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche,  con interventi che comportino una spesa minima di € 1.500,00. La concessione dell’aliquota ridotta, per 3 anni,  a partire dal periodo impositivo successivo alla data di ultimazione dei lavori, è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro l’anno di inizio dei lavori,  con allegato preventivo di spesa oltre alla necessaria documentazione attestante lo stato dell’infermità. Successivamente, entro il termine del 31 dicembre dell’anno di ultimazione dei lavori, dovrà essere presentato il relativo  rendiconto che dimostri la spesa sopportata, superiore ad € 1.500,00, con allegati i relativi documenti fiscali.

 

Ø       Aliquota del 7 (SETTE) per mille per tutte le altre tipologie di immobili

 

2)      Di  CONFERMARE, per l’anno 2009,  la detrazione per abitazione principale riconosciuta dal Comune in  € 103,29;

3)      Di prendere atto di quanto stabilito dal comma 1 del D.L. 25/06/2008, n. 93 convertito nella legge 24/07/2008 n. 126 che dispone l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, con esclusione delle unita immobiliari destinate ad abitazione principale appartenente alla categoria A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze.

4)      Dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’I.C.I.  l’esenzione spetta esclusivamente per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del solo soggetto passivo  rientranti nelle cat. da A/2 ad A/7 con relative pertinenze, restando pertanto escluse dall’esenzione le unità immobiliare destinate ad abitazione principale concesse in uso gratuito ai familiari che sconteranno l’imposta con applicazione dell’aliquota ordinaria del 7 per mille.

5)      OMISSIS;

6)      OMISSIS.