Oggetto: D. Lgs n. 504/92 – Approvazione aliquote ICI anno 2005.

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 18/03/2005

LA GIUNTA COMUNALE

 

"Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

Vista la legge 27-12-1997, n. 449;

Visto il decreto legge n. 314 del 30/12/2004 il quale dispone per l’anno 2005 che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione  e fissato al 28/02/2005;

Vista la legge 01/03/2005 n. 26, con la quale è stato convertito con modifiche  il D.L. 311/2004, che proroga al 31/03/2005 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e delle tariffe;

 

Dato atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

1.      l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2.      la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in e 103,29;

3.      i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni;

4.      i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30-12-1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21-2-1989, n. 61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un'aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I, approvato con propria deliberazione n. 54 del  22/12/1998;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 54 del  10/03/2004 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione ordinaria per l'anno 2004, nelle seguenti misure:

- aliquota ordinaria   5 per mille ;

- detrazione abitazione principale 103,29;;

Ritenuto necessario, in considerazione  della situazione economica-finanziaria dell’Ente di determinare una diversa articolazione delle aliquote ICI per l’anno 2005 confermando la misura della detrazione per abitazione principale  in  euro 103,29, al fine di poter reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d’istituto e di assicurare l’equilibrio finanziario;

Dato atto della previsione di gettito dell'imposta per l'anno 2005 quantificato in € 399.000,00;

Visti  pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli  unanimi resi per alzata di mano; 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

1)      di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2005 nel modo seguente:

Ø      aliquota del  5 per mille  per  unità immobiliari adibiti ad abitazione principale;

Ø      aliquota del 4 per mille

a)      per  immobili situati nel centro storico oggetto di interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001 art. 3 comma 1 lettera b, c, d  per un importo delle opere  superiore ad € 5.000,00. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori. L’aliquota ridotta spetta per tre anni a partire dall’anno successivo all’ultimazione dei lavori  ed in seguito alla presentazione dei documenti fiscali comprovanti l’effettivo  intervento edilizio, la spesa sostenuta, nonché l’aggiornamento delle risultanze catastali se richiesto dalle normative in materia.

b)      unità immobiliari destinate ad attività di “Bed & Breakfast” per almeno 30 giorni  l’anno. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del 31 dicembre dell’anno di imposta interessato, con allegata copia della dichiarazione di inizio dell’attività ricettiva di “Bed & Breakfast”  e dimostrazione di effettivo svolgimento dell’attività per almeno 30 giorni.

c)      Unità immobiliare adibite ad abitazione principale della famiglia della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, tali da dare diritto alle agevolazioni previste dall’art. 33 della stessa legge, quando il disabile è fiscalmente a carico. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro la data di scadenza di versamento dell’acconto dell’imposta con allegata la necessaria documentazione attestante lo stato dell’infermità  e copia della dichiarazione fiscale dalla quali risulti che il disabile è fiscalmente a carico o in alternativa autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

d)      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale  della famiglia della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità, ai  sensi dell’art. 3 della legge 104/92, sulla quale vengono effettuati lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche,  con interventi che comportino una spesa minima di € 1.500,00. La concessione dell’aliquota ridotta, per 3 anni,  a partire dal periodo impositivo successivo alla data di ultimazione dei lavori, è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro l’anno di inizio dei lavori,  con allegato preventivo di spesa oltre alla necessaria documentazione attestante lo stato dell’infermità. Successivamente, entro il termine del 31 dicembre dell’anno di ultimazione dei lavori, dovrà essere presentato il relativo  rendiconto che dimostri la spesa sopportata, superiore ad € 1.500,00, con allegati i relativi documenti fiscali.

Ø       Aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili

 

2)      di  confermare, per l’anno 2005,  la detrazione per abitazione principale in  € 103,29;

3)      demandare all’Ufficio Tributi per gli adempimenti  di competenza;

4)      Con separata ed unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.