COMUNE DI ORTELLE
Provincia di Lecce
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. n° 151 del 30/12/2004 ADOTTATA DAL COMUNE DI ORTELLE (LE) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005.
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D E L I B E R A

  1. - Di confermare integralmente, per l’anno 2005, le aliquote differenziate per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D. Lgs. n° 504 del 30/12/92, nelle stesse misure stabilite con la deliberazione di G.C. n° 141 delL’11/12/2003 e qui di seguito riportate:

  1. Aliquota ordinaria del SEI per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto b);
  2. Aliquota ridotta del QUATTRO VIRGOLA CINQUE per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonché agli affini entro il secondo grado.

  1. - Per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n°504/92 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera - A, dell’art. 3 della legge 23.12.1996, n° 662.
  2. - L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile.
  3. - Dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale ed equiparate, del soggetto passivo, sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  4. - Dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonchè nella definizione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
  5. - Disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
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PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE.
Lì, 24 febbraio 2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Piano)