COMUNE DI MURO LECCESE

- ASSESSORATO FINANZE -

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) � ANNO 2011

 

SCHEDA INFORMATIVA A CURA DEL SERVIZIO TRIBUTI

 

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL�I.C.I. SONO:

1.      il proprietario del fabbricato o dell�area edificabile.

2.      il titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili predetti.

3.      il superficiario, l�enfiteuta o il locatario per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria.

 

ATTENZIONE.

Se il possesso riguarda solo alcuni mesi dell�anno l�imposta va calcolata in proporzione a tale periodo.

Il mese � computato per intero se il possesso si � protratto per almeno 15 giorni.

 

IL VALORE IMPONIBILE DA CONSIDERARE AI FINI I.C.I. per i fabbricati � costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

-          100 per tutte le unit� immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C (ad eccezione delle categorie �A/10 e C/1�);

-          140 per le unit� immobiliari classificate nel gruppo catastale B

-          50 per le unit� immobiliari della categoria �A/10� (gli uffici) e della categoria �D�;

-          34 per le unit� immobiliari della categoria �C/1� (i negozi).

 

IL VALORE IMPONIBILE DA CONSIDERARE AI FINI I.C.I. per le aree edificabili � costituito dal loro valore venale in comune commercio al 1� gennaio dell�anno di imposizione del tributo.

Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l�imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella seguente:

ZONA (come definita dagli strumenti Urbanistici vigenti)

VALORE VENALE

ZONA A2

�. 53,00/mq

ZONA B1

�. 68,00/mq

ZONA B2

�. 44,00/mq

ZONA C (non lottizzata)

�. 22,00/mq

ZONA C (lottizzata e urbanizzata)

�. 44,00/mq

ZONA D (non lottizzata)

�. 7,00/mq

ZONA D (lottizzata e urbanizzata)

�. 13,00/mq

ZONA P.E.E.P. (lottizzata e urbanizzata)

�. 44,00/mq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L�imposta per l�abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9, non deve essere pagata.

 

L�IMPOSTA DA PAGARE  per tutti gli altri immobili  si determina applicando al valore imponibile l�aliquota del 6,50 per mille.

 

PARTICOLARE DISCIPLINA DELL�ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Oltre all�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si considerano abitazioni principali:

a)       le pertinenze dell�abitazione principale, se costituite da distinte unit� immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria classificata o classificabile nella categoria catastale C6 e C2, sempre che siano utilizzate dal soggetto passivo e che l�unit� immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gi� altri locali aventi le suddette funzioni;

b)       quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale con residenza anagrafica, a condizione che detti parenti non siano possessori di abitazioni sull�intero territorio nazionale;

c)       l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case protette o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)       quelle in cui, per situazioni eccezionali particolari debitamente documentate e dichiarate, il soggetto dimora abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

 

Per usufruire dell�agevolazione, il soggetto richiedente deve presentare all�Ufficio Tributi del Comune nel mese di gennaio 2012 apposita comunicazione e documentazione circa il diritto all�agevolazione stessa nell�anno 2011.

 

E� disposta, altres�, l�esenzione dal pagamento dell�imposta:

1)      per le unit� immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonch� per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP - Istituti autonomi case popolari;

2)        per le unit� immobiliari del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove � ubicata la casa coniugale.

 

VERSAMENTI

 

I VERSAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI COME SEGUE:

OPPURE

         in unica soluzione, entro il 16 giugno, per il versamento dell�intera imposta dovuta per l�anno in corso.

 

Non vi � obbligo di effettuare versamento se l�imposta da versare su base annua non supera � 2,07.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il medesimo contitolare comunichi all�Ufficio Tributi del Comune, entro 90 giorni dal versamento, i dati relativi agli immobili oggetto del versamento congiunto e agli altri soggetti tenuti al versamento.

 

L�IMPOSTA PUO� ESSERE CORRISPOSTA mediante :

               versamento diretto su conto corrente postale n. 80568660 intestato a Comune di Muro Leccese        � Servizio Tesoreria ICI � Via Salentina 126 � 73036 Muro Leccese (LE)

            Codice IBAN:   IT 83 Q 07601 16000 000080568660

               Modello F24.

 

DICHIARAZIONI E/O DENUNCE DI VARIAZIONE

La dichiarazione e/o denuncia delle variazioni intervenute nel corso dell�anno 2010, di cui al comma 4 dell�art. 10 del Decreto Legislativo n. 504/92, va presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL�UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DAL LUNEDI� AL VENERDI� NELLE ORE ANTIMERIDIANE O TELEFONANDO AL N. 0836/443203-04.