PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 31/03/2009 AD OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2009”.

 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

omissis………….

 

DELIBERA

 

 

1)         Di confermare, per l’anno 2009, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e relative detrazioni per le tipologie di immobili appresso indicate:

     TIPOLOGIA                                                                    ALIQUOTA     DETRAZIONE

a)-  abitazione principale  (art. 70, comma 1, periodi 1 e 2 del Reg.) 6,50 %o        103,29

b)-  abitazione principale  (art..70, comma 1,  periodo 3 del Reg.)     6,50 %o        103,29

c)-  abitazione principale  (art. 70, comma 2, del Reg. ICI)                5,00 %o        123,95

d)-  abitazione principale  (art. 70, comma 3, del Reg. ICI)                6,50 %o        103,29

e)-  abitazione principale  (art. 69, comma 4, del Reg. ICI)                5,00 %o        150,00

f)-  altre tipologie di immobili  (fabbricati e aree fabbricabili)            6,50%o            === 

La detrazione nella misura agevolata, per le abitazioni di cui alla precedente lett.e), si applica in favore di soggetti passivi  in situazione di particolare disagio economico e sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all’anno 2008, non superiore a 7.000,00.

Il predetto limite di reddito  € 7.000,00  viene elevato :

-                     di € 1000,00  in presenza di coniuge convivente;

-                     di € 1000,00   per ogni familiare convivente.

Per la determinazione del reddito di cui sopra deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti del nucleo familiare o di convivenza, in particolare:

- reddito di lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia, comprensivo di trattamento di famiglia;

- reddito di lavoro autonomo;

- reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere;

- assegno di accompagnamento;

- reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale: affitti di case e di  terreni.

Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per acquisto di protesi, di strumenti di lavoro, ecc. ), assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo.

I soggetti aventi diritto alla agevolazione di cui sopra devono presentare apposita richiesta all’Ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno c.a. con allegata la documentazione reddituale.

 

 

omissis………….