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DELIBERA
1) Di confermare, per l’anno 2009, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e relative detrazioni per le tipologie di immobili appresso indicate:
TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE
a)- abitazione principale (art. 70, comma 1, periodi 1 e 2 del Reg.) 6,50 %o € 103,29
b)- abitazione principale (art..70, comma 1, periodo 3 del Reg.) 6,50 %o € 103,29
c)- abitazione principale (art. 70, comma 2, del Reg. ICI) 5,00 %o € 123,95
d)- abitazione principale (art. 70, comma 3, del Reg. ICI) 6,50 %o € 103,29
e)- abitazione principale (art. 69, comma 4, del Reg. ICI) 5,00 %o € 150,00
f)- altre tipologie di immobili (fabbricati e aree fabbricabili) 6,50%o ===
La detrazione nella misura agevolata, per le abitazioni di cui alla precedente lett.e), si applica in favore di soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all’anno 2008, non superiore a 7.000,00.
Il predetto limite di reddito € 7.000,00 viene elevato :
- di € 1000,00 in presenza di coniuge convivente;
- di € 1000,00 per ogni familiare convivente.
Per la determinazione del reddito di cui sopra deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti del nucleo familiare o di convivenza, in particolare:
- reddito di lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia, comprensivo di trattamento di famiglia;
- reddito di lavoro autonomo;
- reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere;
- assegno di accompagnamento;
- reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale: affitti di case e di terreni.
Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per acquisto di protesi, di strumenti di lavoro, ecc. ), assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo.
I soggetti aventi diritto alla agevolazione di cui sopra devono presentare apposita richiesta all’Ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno c.a. con allegata la documentazione reddituale.
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