Deliberazione C.C. n. 23 del 30/04/2007
Oggetto: Adozione aliquote ICI anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che l’I.C.I. , Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
Che l’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo 23 maggio 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;
Che l’art. 1 comma 156 della legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, attribuendo la competenza a stabilire l’aliquota espressamente al Consiglio comunale, in luogo della Giunta, come precedentemente stabilito;
Ritenuto comunque opportuno, anche in presenza di una conferma delle aliquote del precedente anno, deliberare, alla luce della normativa sopra richiamata, in Consiglio comunale tale conferma;
Ritenuto quindi di confermare le stesse aliquote e le detrazioni applicate per garantire un gettito del tributo nella misura che si intende iscrivere nel Bilancio 2007;
Visto l’allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario sia in linea tecnica, sia in linea contabile;
Al momento della votazione si allontanano i consiglieri Tommasi Irene, Corvino Niceta (62), Corvino Niceta (53), Santoro Antonio, Cisternino L.Niceta. I presenti sono n. 11
Con voti unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;;
DI STABILIRE per l’anno 2007, la seguente disciplina in materia di Imposta Comunale sugli immobili:
1) Aliquota del 4 per mille:
a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
b) per le unità locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
c) per le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione o la alienazione di immobili. Per beneficiare dell’aliquota agevolata
l’Impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione
della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla
cessione dell’immobile l’Impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli
acquirenti e la data del contratto;
2)Aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi da abitazioni, per gli immobili
posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le abitazioni non locate;
3)Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare:
€ 154,94 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4)Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla famiglia della quale
facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità nella
misura del 100% (art. 33, comma 6, della legge 05.02.1992, n.104), quando il
disabile è fiscalmente a carico, sono detratti dall’imposta dovuta:
€ 258,23 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione;
5)Ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, la presente
deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Responsabile del Servizio Finanziario.
6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile.