LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
DI STABILIRE per l’anno 2005, la seguente disciplina in materia di Imposta Comunale sugli immobili:
1) Aliquota del 4 per mille:
a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
b) per le unità locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
c) per le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione o la alienazione di immobili. Per beneficiare dell’aliquota agevolata
l’Impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione
della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla
cessione dell’immobile l’Impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli
acquirenti e la data del contratto;
2)Aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi da abitazioni, per gli immobili
posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le abitazioni non locate;
3)Dall’aliquota dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare:
€ 154,94 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4)Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla famiglia della quale
facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità nella
misura del 100% (art. 33, comma 6, della legge 05.02.1992, n.104), quando il
disabile è fiscalmente a carico, sono detratti dall’imposta dovuta:
€ 258,23 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione;
5)Ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, la presente
deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Responsabile del Servizio Finanziario.
6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile.