LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

 

 DI STABILIRE per l’anno 2005, la seguente disciplina in materia di Imposta Comunale sugli immobili:

 

1)       Aliquota del 4 per mille:

 

a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà
    indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
    principale;

b) per le unità locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
    principale;

c) per le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
    acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
    permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

d) per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non
    venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la  
    costruzione o la alienazione di immobili. Per beneficiare dell’aliquota agevolata
    l’Impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione
    della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla
    cessione dell’immobile l’Impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli
    acquirenti e la data del contratto;

 

2)Aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi da abitazioni, per gli immobili 
   posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le abitazioni non locate;

 

      3)Dall’aliquota dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
         soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare:

         € 154,94 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

4)Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla famiglia della quale
  facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità nella
  misura del 100% (art.  33, comma 6, della legge 05.02.1992, n.104), quando il
  disabile è fiscalmente a carico, sono detratti dall’imposta dovuta:

       € 258,23 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione;

 

5)Ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, la presente

   deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale a cura del

   Responsabile del Servizio Finanziario.

 

     6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime
         votazione, immediatamente eseguibile.