C I T T À D I M A G L I E Provincia di Lecce ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 125 del 07-06-2011
L'anno duemilaundici addì sette del mese di giugno alle ore 13:15, in Maglie nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Presiede l’ adunanza il Sig. dr. Antonio Fitto in qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2. Partecipa il V. Segretario Generale dr. MARRA ROSSANO. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. OMISSIS D E L I B E R A 1) per le ragioni di cui in premessa, proporre al Consiglio Comunale di stabilire che per l'anno 2011 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni sono confermate nella misura prevista nell'anno 2010, ovvero pari al 6,7‰ (seivirgolasettantapermille) per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni: a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, aliquota: 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille) esclusivamente per gli immobili iscritti in Catasto con le cat. A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a € 15.500 dall'I.A.C.P., aliquota: 5‰ (cinquepermille); c1) unità immobiliari la cui facciata, in pietra leccese, sia assoggettata ad interventi di recupero e/o di restauro: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque. c2) unità immobiliari site in zona A del vigente P.d.F. e/o del P.R.G. adottato con Del. C.C. n° 28 del 08/10/1999, per le quali il proprietario richieda il rifacimento e/o completamento della facciata del paramento esterno da realizzare in pietra leccese o similari, anche in sostituzione dell'esistente rivestimento: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque; In entrambe le fattispecie (C1 e C2) l'agevolazione é concessa a condizione che entro il 30 giugno dell'anno in cui l'intervento é effettuato sia presentata all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, su modulo all'uopo predisposto, accompagnata da documentazione fotografica riproducente la facciata prima dell'intervento, e che ad intervento eseguito sia depositata la documentazione fotografica della facciata ristrutturata o restaurata. Il mancato deposito della seconda documentazione, entro il termine massimo di anni due dall'inizio dei lavori indicato nella dichiarazione, comporta il pagamento dell'imposta non corrisposta maggiorata di interessi e sanzioni come per legge. c3)unità immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioé contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 2‰ (duepermille); c4) unità immobiliari di proprietà di soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili: aliquota 3 ‰ (tre per mille); OMISSIS La Giunta Comunale VISTA la proposta di deliberazione che precede; Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione; Con voto unanime D E L I B E R A di approvare la suestesa proposta di deliberazione. Quindi: Ad unanimità dei voti il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. |
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