Provincia di Lecce
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 23 del 22-04-2009
Oggetto: ALIQUOTE ICI ED ADDIZIONALE IRPEF 2009. DETERMINA= ZIONI. |
L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 16,28, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il dr. Ernesto Toma.
All’appello risultano:
dr. Antonio Fitto |
P |
dr. Antonio Giannuzzi |
P |
dr. Ernesto Toma |
P |
sig. Donato Trove` |
P |
dr. Oronzo Palma-Modoni |
P |
avv. Luca Primiceri |
P |
sig. Antonio De Iaco |
P |
sig.ra Maria Sabrina Balena |
P |
sen. ing. Francesco Chirilli |
P |
dr.ssa Rosanna Mellone |
P |
sig. Piero Biasco |
P |
prof. Mario Andreano |
P |
dr. Giovanni Leone |
P |
prof.ssa Giovanna Capobianco |
P |
sig. Claudio Agrosi` |
P |
Sig. Salvatore Moscaggiuri |
P |
dr.ssa Maria Teresa Maglio |
P |
Sig. Marcello Adamuccio |
A |
sig.ra Paola C. Valentini |
P |
dr. Carlo Scarpello |
A |
geom. Massimo De Maggio |
P |
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ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 2.
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Esmeralda NARDELLI
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Preso atto che ai fini della redazione del bilancio di previsione per il 2009 occorre determinare le aliquote dell’ICI e dell’ADDIZIONALE IRPEF;
Rilevato che le aliquote in atto furono determinate con deliberazione C.C. n. 22 del 27.4.2007 - Imposta comunale sugli immobili e Addizionale Irpef;
Considerato che, malgrado la progressiva riduzione dei trasferimenti statali e la conseguente necessità di garantire i servizi pubblici in atto nonché, contestualmente, il pareggio del bilancio, questo ente ha attivato numerose e variegate iniziative al fine di pervenire ad un incremento di entrate proprie senza tuttavia inasprire il carico fiscale, potendo quindi confermare per l'anno 2009 le aliquote ICI già in vigore, ad eccezione delle abitazioni destinate a residenza del contribuente (cd. 1^ casa) esenti ai sensi dell’art. del D.L. n° 93/2008 così come conv. in Legge n° 126/2008, per le altre unità immobiliari (2^ case, aree fabbricabili, terreni agricoli ,ecc.), mentre si prevede un’aliquota ridotta per unità immobiliari locate mediante contratti a canone concordato tra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini al fine di incentivare la riduzione dei canoni di locazione per le famiglie magliesi di nuova formazione nonché per le unità immobiliari interessate da interventi tesi all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile (solare termico e fotovoltaico);
Considerato che nel 1999 fu applicata con la deliberazione n. 6/1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28.9.98 n. 360 nella misura dello 0,2% (zerovirgoladuepercento);
- che nel 2000 (deliberazione n. 5 del 28.2.2000) l'aliquota fu elevata allo 0,4%;
- che nel 2002 (deliberazione n. 63 del 25.2.2002) l'aliquota fu elevata allo 0,5%;
- che le ragioni che giustificarono l'applicazione dell'addizionale permangono tuttora sia per garantire il pareggio di bilancio sia per assicurare l'espletamento dei servizi di istituto, tenuto anche conto della contestuale riduzione dei trasferimenti erariali e del maggiore costo per la fornitura di beni e servizi a seguito degli incrementi dei prezzi di mercato, il cui andamento supera in molte occasioni il tasso di inflazione;
Vista la proposta formulata dalla Giunta Comunale con Del. C. C. n° 48 del 17/3/2009, con cui si prevede di adottare le segeunti aliquote agevolate:
- unità immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioé contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 2‰ (duepermille);
- unità immobiliari di proprietà di soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili: aliquota 3 ‰ (tre per mille);
Visto l’art. 77 comma 30 D.l. n° 112/2008 così come conv. in legge n° 133/2008;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 6 del D.lgs. N° 504/1992 così come modif. dall’art. 1 comma 6 della Legge n° 203/2008;
OMISSIS
D E L I B E R A
1) di dare atto che per l'anno 2009 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni sono confermate nella misura prevista nell'anno 2008, ovvero pari al 6,7‰ (seivirgolasettantapermille) per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, aliquota: 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille) esclusivamente per gli immobili iscritti in Catasto con le cat. A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a € 15.500 dall'I.A.C.P., aliquota: 5‰ (cinquepermille);
C1) unità immobiliari la cui facciata, in pietra leccese, sia assoggettata ad interventi di recupero e/o di restauro: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque.
C2) unità immobiliari site in zona A del vigente P.d.F. e/o del P.R.G. adottato con Del. C.C. n° 28 del 08/10/1999, per le quali il proprietario richieda il rifacimento e/o completamento della facciata del paramento esterno da realizzare in pietra leccese o similari, anche in sostituzione dell'esistente rivestimento: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque;
In entrambe le fattispecie (C1 e C2) l'agevolazione é concessa a condizione che entro il 30 giugno dell'anno in cui l'intervento é effettuato sia presentata all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, su modulo all'uopo predisposto, accompagnata da documentazione fotografica riproducente la facciata prima dell'intervento, e che ad intervento eseguito sia depositata la documentazione fotografica della facciata ristrutturata o restaurata. Il mancato deposito della seconda documentazione, entro il termine massimo di anni due dall'inizio dei lavori indicato nella dichiarazione, comporta il pagamento dell'imposta non corrisposta maggiorata di interessi e sanzioni come per legge.
2) DI adottare per la prima volta le seguenti aliquote agevolate:
- unità immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioé contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini purché il locatario vi fissi la propria residenza, aliquota: 2‰ (duepermille);
- unità immobiliari di proprietà di soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili: aliquota 3 ‰ (tre per mille);
3) di confermare per l'anno 2009 in 0,5 punti percentuali (zerovirgolacinque) l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lg.vo 28.9.1998 n. 360;
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voto unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
OMISSIS