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C I T T À D I M A G L I E
Provincia di Lecce
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI E CANONI ANNO 2008. DETER= MINAZIONI.
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L'anno duemilaotto addì cinque del mese di maggio alle ore 17,00, in Maglie nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Presiede l’ adunanza il Sig. dr. Antonio Fitto in qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:
dr. Antonio Fitto |
SINDACO |
P |
Dott. Raffaele De Giorgi |
VICESINDACO |
P |
Sig.ra Franca Giannotti |
ASSESSORE |
P |
Geom. Antonio Lio |
ASSESSORE |
P |
Rag. Luigi Magagnano |
ASSESSORE |
P |
Prof. Rossano Rizzo |
ASSESSORE |
A |
Dott. Marcantonio Scarpello |
ASSESSORE |
P |
Dott. Giorgio Tronci |
ASSESSORE |
P |
ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Esmeralda NARDELLI
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(OMISSIS)
D E L I B E R A
1) di non modificare per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, confermandole nella misura prevista nell’anno 2007, ovvero pari al 6,7‰ (seivirgolasettantapermille) per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, aliquota: 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille);
b) unità immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a € 15.500 dall'I.A.C.P., aliquota: 5‰ (cinquepermille);
c) unità immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioé contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 5‰ (cinquepermille);
d) unità immobiliari destinate a prima abitazione per le quali i proprietari siano stati costretti a riacquistare l’immobile a seguito di procedura fallimentare a carico dell’Impresa costruttrice e riconosciute, ai sensi della L. 210/2004 e relativo decreto attuativo n° 122 del 2005, “vittime dei fallimenti immobiliari”: 4,5 per mille;
e) prima abitazione di proprietà di nuclei familiari dei quali facciano parte portatori di handicap (legge n. 104/1992), inabili a qualsiasi lavoro proficuo, aliquota: 4‰ (quattropermille);
L'agevolazione é concessa a condizione che entro il 30 giugno dell'anno cui l'imposta si riferisce sia presentata all'Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione, su moduli predisposti.
Tale agevolazione non è cumulabile con il beneficio dell'ulteriore detrazione di cui al successivo punto 2) della lettera g).
F1) unità immobiliari la cui facciata, in pietra leccese, sia assoggettata ad interventi di recupero e/o di restauro: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque.
F2) unità immobiliari site in zona A del vigente P.d.F. e/o del P.R.G. adottato con Del. C.C. n° 28 del 08/10/1999, per le quali il proprietario richieda il rifacimento e/o completamento della facciata del paramento esterno da realizzare in pietra leccese o similari, anche in sostituzione dell’esistente rivestimento: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque;
In entrambe le fattispecie (F1 ed F2) l'agevolazione é concessa a condizione che entro il 30 giugno dell'anno in cui l'intervento é effettuato sia presentata all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, su modulo all'uopo predisposto, accompagnata da documentazione fotografica riproducente la facciata prima dell'intervento, e che ad intervento eseguito sia depositata la documentazione fotografica della facciata ristrutturata o restaurata. Il mancato deposito della seconda documentazione, entro il termine massimo di anni due dall'inizio dei lavori indicato nella dichiarazione, comporta il pagamento dell'imposta non corrisposta maggiorata di interessi e sanzioni come per legge.
g) riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, pari a € 65,00, per le abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che si trovino in una delle seguenti situazioni:
1) - siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o altre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 2008. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun'altra proprietà immobiliare;
- abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data dell'1 gennaio 2008;
- siano in possesso al 1° gennaio 2008 di redditi da pensione che nel 2007 siano di importo entro:
- € 6.851,00 per nuclei familiari composti da una sola persona; - € 10.750,00 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico.
Il contribuente pensionato non deve avere altri redditi oltre l'abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati.
L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non é ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1 - A7 –A8 - A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
2) invalidi con totale o permanente inabilità lavorativa (ovvero minori o ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ) e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
h) approvare i seguenti criteri applicativi ai fin della ulteriore detrazione di cui alla precedente lett. e):
h1) il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della detrazione entro il 30 giugno 2008. Nella domanda l'interessato deve indicare:
- nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codisce fiscale;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 190,00;
h2) alla domanda, che dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Maglie entro il 30 giugno 2008, va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione ICI. Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovrà presentare apposita autocertificazione. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procederà a norma di legge.
i) di confermare ad € 125,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
l) di confermare le particolari agevolazioni contenute nel regolamento approvato con consiliare n. 55 del 26.10.1998 e successive modificazioni;
(OMISSIS)
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