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C I T T À D I M A G L I E
Provincia di Lecce
UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI
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Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 16/03/2006 adottata dal Comune di Maglie (Prov. di Lecce) in materia di determinazione delle aliquote ICI con effetto dal 01/01/2006:
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(OMISSIS)
1) di confermare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni per l’anno 2006 nella misura del 6‰ (seipermille) per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, aliquota: 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille);
b) unità immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a € 15.500 dall’I.A.C.P., aliquota: 5‰ (cinquepermille);
c) unità immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioè contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 5‰ (cinquepermille);
d) prima abitazione di proprietà di nuclei familiari dei quali facciano parte portatori di handicap (legge n. 104/1992), inabili a qualsiasi lavoro proficuo, aliquota: 4‰ (quattropermille);
L’agevolazione è concessa a condizione che entro il 30 giugno dell’anno cui l’imposta si riferisce sia presentata all’Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione, su moduli predisposti;
e) unità immobiliari la cui facciata, in pietra leccese, sia assoggettata ad interventi di recupero e/o di restauro, aliquota: 2‰ per la durata di anni cinque.
L’agevolazione è concessa a condizione che entro il 30 giugno dell’anno in cui l’intervento è effettuato sia presentata all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione, su modulo all’uopo predisposto, accompagnata da documentazione fotografica riproducente la facciata prima dell’intervento e che ad intervento eseguito sia depositata la documentazione fotografica della facciata ristrutturata o restaurata.
Il mancato deposito della seconda documentazione, entro il termine massimo di anni due dall’inizio dei lavori indicato nella dichiarazione, comporta il pagamento dell’imposta non corrisposta maggiorata di interessi e sanzioni come per legge.
f) riconoscere una ulteriore detrazione nell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, pari a € 61,97 da aggiungersi alla detrazione di € 113,62, quest’ultima già prevista e deliberata con atto di C.C. n. 17 del 28.2.1997 per le abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che:
f1) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell’eventuale annesso garage o posto macchina e/o oltre pertinenze annesse all’abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 2006. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun altra proprietà immobiliare;
f2) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data dell’1 gennaio 2006;
f3) siano in possesso al 1° gennaio 2006 di redditi da pensione che nel 2005 siano di importo entro:
- € 6.714,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;
- € 10.560,05 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico.
Il contribuente pensionato non deve avere altri redditi oltre l’abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati.
L’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non è ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l’abitazione principale classificata in A1 - A7 - A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
f4) invalidi con totale o permanente inabilità lavorativa (ovvero minori o ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età) e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
g) approvare i seguenti criteri applicativi ai fini della ulteriore detrazione di cui alla precedente lett. e):
g1) il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l’aumento della detrazione entro il 30 giugno 2006. Nella domanda l'interessato deve indicare:
- nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codisce fiscale;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 175,59;
g2) alla domanda, che dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Maglie entro il 30 giugno 2006, va allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e dell’ultima dichiarazione ICI. Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l’interessato dovrà presentare apposita autocertificazione. L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procederà a norma di legge.
h) di confermare in € 113,62 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 come sostituiti dall’art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
i) di confermare le particolari agevolazioni contenute nel regolamento approvato con consiliare n. 55 del 26.10.1998 e successive modificazioni;
(OMISSIS)
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(Rag. Damiano Longini)
Maglie, lì 22/03/2006