IL CONSIGLIO COMUNALE
.....OMISSIS.....
DELIBERA
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008:
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00‰
ALIQUOTA ORDINARIA 6,00‰
ALIQUOTA AGEVOLATA 2,00‰
a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
2) di determinare, per l’anno 2008, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili:
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29
3) di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 2, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4) di stimare in € 112.369,11 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate dando atto che l’ulteriore somma di €. 15.800,00 corrispondente al minor gettito ICI derivante dalla nuova detrazione statale pari all’1,33% sarà introitata come trasferimento statale alla Risorsa 2.01.0130;
5) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
6) di inviare la presente deliberazione al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza;
Successivamente, con voti favorevoli n. 13, contrari n. _/_, astenuti n. _/_ espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.