L’aliquota per questo Comune è determinata per l’anno in corso
nel seguente modo:
4,75 per mille
1) Abitazioni principali dei soggetti passivi e dei soci delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
2) Per una pertinenza (box, garage, cantine ecc.) delle abitazioni
principali;
3) Per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1°
grado i quali risultino ivi residenti;
4) Per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.
7 per mille
per tutte le altre unità immobiliari.Agli effetti dell’I.C.I. dall’anno 1997 le vigenti rendite catastali
urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati
del 25%.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
I.A.C.P. e per le abitazioni di cui al precedente punto 3), si applica
una detrazione d’imposta di Euro 204,00 rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.
Per le aree fabbricabili sono stati deliberati i valori venali in
comune commercio delle diverse aree del Comune per zone
omogenee.
A tal proposito si segnala che è stato approvato un Regolamento di
Regolarizzazione Agevolata per le aree divenute fabbricabili a
seguito del PRG adottato dal Comune in scadenza il 19 giugno c.a.
il quale, unitamente agli altri Regolamenti, è consultabile sul sito
internet: www.comune.gallipoli.le.it
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi
bollettini, tramite il
c/c postale n. 325738 intestato allaSOBARIT S.p.A. - LECCE, o direttamente presso gli sportelli della
stessa.
L’importo deve essere arrotondato ad Euro 1,00, per difetto se la
frazione è uguale o inferiore ad Euro 0,49, per eccesso se
superiore.
Dal 1° maggio di quest’anno l’I.C.I. può essere versata anche
utilizzando il modello F 24. Questa modalità di pagamento
permetterà ai cittadini di compensare eventuali crediti maturati
sulle imposte dirette – Irpef e Irpeg – sull’Iva e sui contributi
previdenziali mediante l’I.C.I. dovuta al Comune di Gallipoli. Il
codice Comune per il versamento con l’ F 24 è : D883.
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è
superiore a Euro 3,00. Si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
DICHIARAZIONI
E’ fatto obbligo di presentare la Dichiarazione I.C.I. prevista dal
D.Lgs. n. 504/92, relativamente alle variazioni avvenute nel corso
dell’anno rilevanti ai fini dell’imposta dovuta o del soggetto
obbligato.
Tale Dichiarazione va presentata nel periodo dal 2 maggio al 31
luglio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione,
mediante consegna a mano presso l’Ufficio tributi del Comune
ovvero spedita tramite raccomandata in busta chiusa recante la
dicitura “ Dichiarazione I.C.I.” e indirizzata allo stesso Ufficio, in via
Pavia – 73014 Gallipoli.
Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile,
è consentita ad uno di essi la presentazione di Dichiarazione
congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del
Comune.
Gallipoli, lì 23 Maggio 2007 Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Lucrezia RUSSO