L’aliquota per questo Comune è determinata per l’anno in corso

nel seguente modo:

4,75 per mille

1) Abitazioni principali dei soggetti passivi e dei soci delle

cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;

2) Per una pertinenza (box, garage, cantine ecc.) delle abitazioni

principali;

3) Per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1°

grado i quali risultino ivi residenti;

4) Per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto

da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o

sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

Agli effetti dell’I.C.I. dall’anno 1997 le vigenti rendite catastali

urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati

del 25%.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

I.A.C.P. e per le abitazioni di cui al precedente punto 3), si applica

una detrazione d’imposta di Euro 204,00 rapportata al periodo

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.

Per le aree fabbricabili sono stati deliberati i valori venali in

comune commercio delle diverse aree del Comune per zone

omogenee.

A tal proposito si segnala che è stato approvato un Regolamento di

Regolarizzazione Agevolata per le aree divenute fabbricabili a

seguito del PRG adottato dal Comune in scadenza il 19 giugno c.a.

il quale, unitamente agli altri Regolamenti, è consultabile sul sito

internet: www.comune.gallipoli.le.it

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi

bollettini, tramite il c/c postale n. 325738 intestato alla

SOBARIT S.p.A. - LECCE, o direttamente presso gli sportelli della

stessa.

L’importo deve essere arrotondato ad Euro 1,00, per difetto se la

frazione è uguale o inferiore ad Euro 0,49, per eccesso se

superiore.

Dal 1° maggio di quest’anno l’I.C.I. può essere versata anche

utilizzando il modello F 24. Questa modalità di pagamento

permetterà ai cittadini di compensare eventuali crediti maturati

sulle imposte dirette – Irpef e Irpeg – sull’Iva e sui contributi

previdenziali mediante l’I.C.I. dovuta al Comune di Gallipoli. Il

codice Comune per il versamento con l’ F 24 è : D883.

Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è

superiore a Euro 3,00. Si considerano regolarmente eseguiti i

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

DICHIARAZIONI

E’ fatto obbligo di presentare la Dichiarazione I.C.I. prevista dal

D.Lgs. n. 504/92, relativamente alle variazioni avvenute nel corso

dell’anno rilevanti ai fini dell’imposta dovuta o del soggetto

obbligato.

Tale Dichiarazione va presentata nel periodo dal 2 maggio al 31

luglio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione,

mediante consegna a mano presso l’Ufficio tributi del Comune

ovvero spedita tramite raccomandata in busta chiusa recante la

dicitura “ Dichiarazione I.C.I.” e indirizzata allo stesso Ufficio, in via

Pavia – 73014 Gallipoli.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile,

è consentita ad uno di essi la presentazione di Dichiarazione

congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del

Comune.

Gallipoli, lì 23 Maggio 2007 Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Lucrezia RUSSO