LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 504/92 con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
Visto l’art. 6 dello stesso decreto legislativo relativo alla determinazione, per ogni anno, dell’aliquota d’imposta;
Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituto dal comma 8 dell’art. 27 della legge 28/12/2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le aliquote dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 1, comma 155, della legge 23/12/2005, n. 266, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31/03/2006;
Vista che con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 12/05/2005, divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, sono state determinate l’aliquota dell’imposta e le detrazioni per l’anno 2005;
Ritenuto dover confermare per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili e le detrazioni stabilite per l’anno 2005;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 7 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 7 presenti e votanti;
Di determinare per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per il Comune di Copertino, nelle misure stabilite per l’anno 2005 e precisamente:
§ quattro per mille sulle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;
§ sei virgola sei per mille sugli altri immobili;
Di stabilire per l’anno 2006 le seguenti detrazioni d’imposta:
§ Euro 103,29 (centotre virgola ventinove) per l’unità immobiliari adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92;
§ Euro 129,11 (centoventinove virgola undici) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in particolari situazioni di disagio economico-sociale, come individuati dall’art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92;
Di stabilire altresì per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 6 bis del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura del quattro per mille l’aliquota da applicare per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;
Di dare atto sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che il contenuto del presente atto rispetta tale equilibrio;
Di pubblicizzare il presente atto nelle forme previste dalla normativa in vigore;