LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che:

 

-         con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

-         con deliberazione n. 5 del 02.03.2004 il C.C. approvava il “Testo unificato delle entrate tributarie” che sostituiva, tra gli altri, il precedente Regolamento ICI;

 

-         deve essere deliberata l’aliquota ICI per l’anno 2005 in base alle attuali disposizioni legislative;

 

-         la lettera f), comma 2, dell’art. 42 del T.U.E.L. (D. Lgs. N. 267/2000), sottrae al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote e tariffe lasciando al C.C. stesso la generale competenza all’istituzione e ordinamento dei relativi tributi;

 

-         in conseguenza, la residuale competenza a determinare e/o variare le aliquote tributarie e le tariffe è della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del predetto T.U.E.L.;

 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla predetta determinazione;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi;

 

DELIBERA

 

1)      Stabilire che per l’anno 2005, sull’intero territorio comunale, l’aliquota relativa all’ICI è unica per tutti gli immobili nella misura del sei per mille;

 

2)      Stabilire, inoltre, che dall’imposta dovuta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 206,59, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3)      Dare atto che il gettito, in termini di Entrata, derivante dalle misure complessive contenute nel presente atto salvaguardano, come richiesto, l’equilibrio di bilancio;

 

4)      Rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

 

5)      La presente deliberazione sarà inviata ai competenti uffici dell’amministrazione Finanziaria entro i termini di legge.