N° 8 DEL 06/04/2009
Premesso:
che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, istituita e disciplinata dal D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, con le modifiche e le integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi, dal decorso esercizio 2002, per effetto della deliberazione del G.C. n° 31 del 11/02/2002, è stata applicata in questo comune con l’aliquota ordinaria del 6 ( sei ) per mille e del 5,5 ( cinque virgola cinque ) per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale come disciplinati dall’art. 5 del regolamento comunale ICI approvato con deliberazione C.C. 07/1999 e dal Decreto Legislativo n. 93/2008 ,di modifiche in materia di ICI;
che in data 28 maggio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l’esenzione, a partire dalla rata del giugno 2008,dal pagamento dell’imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze con esclusione dall’esenzione degli immobili accatastati con categoria A1,A8 e A9 per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8,commi 2 e 3 , del Decreto n.504 del 1992;
che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 dispone che “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.“;
che il comma 156, art. 1 della predetta legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce che l’Organo competente ad approvare le aliquote dell’ICI è il Consiglio Comunale in deroga a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;
dato atto che, con D.M. 19/12/2008 del Ministero dell’Interno, è stato differito al 31/03/2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2009;
che la determinazione dell’aliquota è stabilita tenendo conto delle necessità finanziarie dell’ente per la gestione dei servizi e che comunque esclusivamente per consentire il pareggio economico e finanziario del bilancio;
ritenuto dover confermare per l’anno 2009 quant’altro stabilito con la deliberazione C.C. n° 09 del 31/03/2008;
visto il pare favorevole espresso dal responsabile finanziario;
visti il vigente regolamento comunale per la riscossione dell’I.C.I.;
uditi gli interventi di cui all’allegato resoconto;
con voti favorevoli 12, contrari n.5 (Polimeno, Nuzzaci, Farì, Vergine, Solito) resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;
Per tutte le motivazioni nella premessa indicate, per l’anno 2009, confermare le aliquote d’imposta e le detrazioni applicate nell’anno 2008 come stabilito con la precedente delibera della C.C. n° 09 del 31/03/2008:
§ applicazione delle aliquote ICI secondo la tipologia degli immobili, confermando l’aliquota ordinaria al sei per mille ed applicando l’aliquota del cinque virgola cinque per mille agli immobili destinati ad abitazione principale come disciplinati dall’art. 5 del regolamento comunale ICI approvato con deliberazione del C.C. n° 7 del 31/3/1999 e dal citato Decreto Legislativo 93/2008;
§ applicazione della detrazione per l’immobile adibito ad abitazione principale nella misura di € 103.29.
§ disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale in adempimento dell’art. 58, quarto comma , del D. Lgs. 446/1997.
Quindi
con voti favorevoli, n. 12 , contrari n 5 .(Polimeno, Nuzzaci, Farì, Solito, Vergine) resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.34 del D. Lgs. 267/2000.-