IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 

 

Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 504/1992  che attribuisce all’Amministrazione Comunale la facoltà di fissare l’aliquota Ici per l’anno successivo entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7;

Visto l’articolo  6, comma 1 del D.Lgs 504/92, che come da modifica apportata dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 156), attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Richiamata la legge finanziaria 2007 che :

-                 al  comma 169 conferma, come già previsto dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001,  che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando che, in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente;

-                 al comma 169, dispone, in modo esplicito, che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se avvenuta successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

Visto che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 302  del 31 dicembre 2007, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2008 degli enti locali e' stato rinviato al 31 marzo 2008"

 

Richiamata la Legge finanziaria 2008 (n. 244 del 2007) per la parte inerente le modifiche apportate alla disciplina dell’ICI;

 

Dato atto che con la legge 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) nell’art. 1, comma 5 ha modificato l’art. 8 del Decreto legislativo 504/92 “Riduzioni e detrazioni d’imposta” riconoscendo un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI determinata secondo le disposizioni previgenti;

 

Vista la deliberazione n. 10 del 26.4.2007 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le  nuove  aliquote d’imposta per l’anno 2007 e confermato la detrazione per abitazione principale dell’anno precedente;

Visto il Regolamento Ici approvato con delibera C.C. n 47 del 30/10/2002 e successive modifiche e integrazioni, con il quale tra l’altro è stata  prevista un ulteriore detrazione per l’abitazione principale estendendola fino a concorrenza dell’imposta dovuta in favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili con indennità di accompagnamento;

Visti gli allegati pareri;

 

DELIBERA

 

1)      Di approvare le seguenti aliquote per l’anno 2007:

a.       4,5 per mille abitazione principale e relative pertinenze come previsto dal Regolamento ICI;

b.      6,5 per mille altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

2)      Di confermare  la detrazione per abitazione principale fissata in 120,00 euro;

3)      Di dare atto che la legge finanziaria 2008 ha riconosciuto al contribuente- soggetto passivo ICI  un ‘ulteriore  detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari al 1,33 per mille della base imponibile calcolata secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs 504/92;

4)      Di dare atto ancora che l'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale ulteriore detrazione  si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti);

5)      Di confermare il diritto all’ulteriore detrazione in favore degli invalidi civili titolari dell’indennità di accompagnamento che può essere provato tramite esibizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (copia del verbale di riconoscimento) entro il termine di versamento del saldo ICI  2008;

6)      Di inviare estratto della presente deliberazione in via telematica (all’indirizzo e –mail dpf.federalismofiscale@finanze.it) come disposto dal comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 e con le modalità indicate nella Circolare 16 aprile 2003 n. 3/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7)      Di certificare con le modalità indicate nel decreto 15 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno i minori introiti per l’Ente, a carico totale dello Stato, derivanti dall’ulteriore detrazione per abitazione principale prevista nella  Finanziaria 2008;

8)      di rendere il presente atto,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.