Città di Lecce

Settore tributi e fiscalità locale

 

 

ALIQUOTE ICI - ANNO 2010

 

ALIQUOTE

 

-          Ordinaria………………………….………………...……………...………..         5,50  per mille

-          Abitazione principale……………………………..…………………..……..        3,20  per mille

-          Abitazioni della Circoscrizione marine e fascia costiera……………….....       7,00  per mille

-          Abitazioni non locate (escluse Circoscrizione marine e fascia costiera)....      9,00  per mille

-          Detrazioni abitazione principale ………………………………………...…          104,00

 

AGEVOLAZIONI

 

Si applica  l’ ALIQUOTA 3,20 PER MILLE nei seguenti casi:

 

a)       Pertinenze dell’abitazione principale, le quali vengono considerate parti integranti dell’abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale. L’assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia di pertinenza. Si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione o nelle immediate vicinanze (massimo 500 metri) esclusivamente per i garage purché non ceduti in locazione;

 

b)       Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità fino al termine del primo anno a decorrere da quello di accatastamento o se antecedente a quello in cui è utilizzato;

 

c)       Abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli, di fatto ed anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 01.01.2010, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas) siano intestati ad essi o a un componente del nucleo familiare residente nell’abitazione;

 

d)       Abitazioni locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Lecce il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato e concordato con le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori;

 

e)       alle abitazioni indicate nella precedente lettera d) compete una detrazione pari all’imposta corrispondente.

 

f)        Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata;

 

g)       immobili destinati ad uso abitativo, resi disponibili all’Amministrazione Comunale, per almeno due anni, con l’impegno che il canone di locazione concordato sarà riconosciuto direttamente dall’Amministrazione Comunale;

 

 

Le aliquote agevolative, ad eccezione di quella prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, s’intendono applicabili esclusivamente alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e loro pertinenze come definite dell’art. 4 comma 1 del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni appena sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta – autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’ulteriore detrazione.

 

Pertanto per i casi indicati sotto la voce “AGEVOLAZIONI” è fatto obbligo di produrre comunicazione a quest’Ufficio I.C.I. specificando di quale beneficio si usufruisce, entro il 31/12/2010, al fine di poter usufruire dell’agevolazione. Tale comunicazione può essere prodotta attraverso invio di istanza libera per posta o e-mail all’indirizzo ufficio.ici@comune.lecce.it (compilata, sottoscritta e con allegato copia del documento di riconoscimento, il tutto in formato .pdf) oppure compilando gli appositi stampati in distribuzione presso l’Ufficio.

 

Ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 % mentre i redditi dominicali sono rivalutati del 25 %.

ATTENZIONE

 DALL’ANNO 2007 CAMBIANO LE SCADENZE DI PAGAMENTO

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

approvato con Deliberazione di C.C. n. 61 del 15/04/2003 ed emendato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 30/03/2006, con Deliberazione di C.C. n. 21 del 06/03/2007 e con Deliberazione di C.C. n. 43 del 29/05/2008.

 

Le principali novità introdotte nel regolamento dall’anno 2008 sono le seguenti:

 

·           Se l’ammontare della detrazione riconosciuta per l’abitazione principale non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione medesima, la parte residua può essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per le relative pertinenze, appartenenti, anche pro quota,  al titolare dell’abitazione. (art. 5 comma 1 bis);

 

·           Nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero dal versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta, non sia superiore ad € 5,00. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario nell’anno. (art. 6 bis commi 1 e 2)

 

Il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili come modificato ha decorrenza dal 01 gennaio 2008.

 

 

 

 

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ICI  DALL’ANNO 2008


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 il decreto legge n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie) che da quest'anno esclude dall'applicazione dell'ICI l'abitazione principale (con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o Regolamento comunale. In sintesi l'esclusione dall'Ici riguarda:

 

1)     l'abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare l'imposta con aliquota ridotta del 3,2 per mille e detrazione di 104,00 euro;

 

2)     le pertinenze dell'abitazione principale a condizione che siano accatastate come C6 (garage), C2(cantina) e C7(tettoia), e che il proprietario le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione, nel limite di una pertinenza per ogni categoria catastale;

 

3)     le abitazioni (e pertinenze) di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi;

 

4)     le abitazioni (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;

 

5)     le abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;

 

6)     le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Lecce;

 

L'esclusione dall'ICI  non può essere applicata per:

 

 I.     le abitazione (e pertinenze) dei cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi. Si applica l’aliquota del 3,2 per mille con detrazione di 104,00 €;

 

II.     le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a genitori o figli nel Comune di Lecce poiché nessuna assimilazione è stata operata nel regolamento comunale di tale fattispecie all’abitazione principale ma è stata prevista semplicemente una aliquota agevolata nell’ambito degli atti di determinazione delle aliquote ICI. Si applica esclusivamente l’aliquota del 3,2 per mille e non può essere operata alcuna detrazione.

 

Nel 2010, perciò, si deve continuare a pagare l'ICI, con le aliquote deliberate dal Comune di Lecce, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli

Si precisa che il bollettino di quest'anno riporta un nuovo numero di conto corrente:

 

                sul C/C postale n.  88642343                           -              intestato a Equitalia Lecce Spa                                                                                                                                                                              Lecce – LE - ICI

 

e deve essere utilizzato per i versamenti ICI ancora dovuti e relativi, come detto, agli immobili situati nel Comune di Lecce diversi dall'abitazione principale.

 

Il pagamento può essere effettuato anche con il modello F24 presso gli sportelli bancari e gli uffici postali utilizzando il Codice Comune di Lecce: E506


Codici Tributo:
3901 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
3902 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

3906 - denominato: imposta comunale sugli immobili – interessi

3907 - denominato: imposta comunale sugli immobili – sanzioni


Qualora sia già stato effettuato un pagamento ICI 2008 per le unità immobiliari oggi escluse, senza perciò tener conto delle nuove agevolazioni previste dal decreto legge, si può chiedere il rimborso della somma versata.
La domanda va presentata in carta semplice al Settore Tributi – Ufficio ICI del Comune di Lecce allegando copia della ricevuta di versamento.