DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 29.05.2008
Oggetto: Approvazione aliquote, agevolazioni e riduzioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008.
ISTRUTTORIA
….omissis…
1. Di stabilire l’aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;
2. Di stabilire l’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 3,20 per mille;
3. Di stabilire altresì l'aliquota ridotta del 3,20 per mille per:
a. Pertinenze dell'abitazione principale le quali vengano considerate parti integranti dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. L 'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia di pertinenza. Si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione o nelle immediate vicinanze (massimo
b. Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità fino al termine del primo anno a decorrere da quello di accatastamento o se antecedente a quello in cui è utilizzato;
c. Abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli di fatto ed anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 1/1/2008, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) siano intestati ad essi o ad un componente del nucleo familiare residente nell’abitazione;
d. Abitazioni locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Lecce il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato;
e. alle abitazioni indicate nella precedente lettera d) compete una detrazione pari all’imposta corrispondente.
4. Di stabilire altresì l'aliquota ridotta del 3,20 per mille per:
a. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b. Immobili destinati ad uso abitativo, resi disponibili all’Amministrazione Comunale, per almeno due anni, con l’impegno che il canone di locazione concordato sarà riconosciuto direttamente dall’Amministrazione Comunale;
c. Nuove coppie legate da vincolo matrimoniale. Rientrano nell’agevolazione i coniugi che hanno contratto matrimonio e che abbiano acquisito l’immobile destinato ad abitazione principale successivamente alla data del 01.01.2006;
d. Proprietari di immobili che ospitano o hanno in adozione o in affido portatori di handicap o minori. Rientrano nell’agevolazione coloro i quali includano detti soggetti nel proprio nucleo familiare inserendoli nel proprio stato di famiglia. L’agevolazione opera esclusivamente per l’abitazione di residenza del nucleo familiare;
e. Anziani con sola pensione sociale. Rientrano nell’agevolazione i soggetti ultra sessantacinquenni beneficiari della pensione sociale, assegno sociale o altra indennità comunque non superiore a € 516,00 mensili senza ulteriori redditi salvo quelli scaturenti dall’immobile abitato e che, in caso di coabitazione con altri componenti il nucleo familiare, risultino “unico percettore di reddito” del predetto nucleo familiare;
f. Le famiglie monoreddito, con reddito annuo imponibile non superiore a € 22.000,00 con almeno quattro figli a carico;
g. Le famiglie in cui vi sia un componente portatore di handicap titolare di invalidità al 100% con assegno di accompagnamento in presenza dei seguenti requisiti:
- nessun componente del nucleo familiare deve possedere altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;
- il soggetto portatore di handicap con invalidità del 100% con assegno di accompagnamento non deve possedere altri redditi propri;
- il reddito del nucleo familiare non deve superare nel suo complesso, escluso l’assegno di accompagnamento, per l’anno 2006, l’importo lordo di € 15.800,00;
h. Ai proprietari di immobili che siano ragazze-madre o che abbiano a carico figli nella condizione di ragazze madri, con reddito non superiore al reddito minimo sociale;
5. Per le abitazioni ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera che siano utilizzare come seconda casa l’aliquota è stabilita nella misura del 7,00 per mille
6. Di stabilire l’aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate escluse quelle ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera;
7. Di stabilire la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 104,00;
8. Le aliquote agevolative, ad eccezione di quella prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, s’intendono applicabili esclusivamente alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e loro pertinenze come definite dell’art. 4 comma 1 del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni appena sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta – autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’ulteriore detrazione. Tale richiesta – autocertificazione deve essere presentata entro il 31/12/2008, termine perentorio per usufruire delle agevolazioni interessate.