Città di Lecce

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 06.03.2007

 

 

Oggetto: Approvazione aliquote, agevolazioni e riduzioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007.

 

ISTRUTTORIA

 

….omissis…

 

DELIBERA

 

1.      Di stabilire l’aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;

 

 

2.      Di stabilire l’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 3,20 per mille;

 

3.      Di stabilire l’aliquota ridotta per le unità immobiliari, ricadenti nelle categorie catastali A/3, A/4 e A/5, e adibite ad abitazione principale e sue pertinenze nella misura del 0,10 per mille;

 

Abitazioni di cat. A/3, A/4 e A/5 locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Lecce il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato e concordato con le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori.

 

 

4.      Di stabilire altresì l'aliquota ridotta del 3,20 per mille per:

 

a.       Pertinenze dell'abitazione principale le quali vengano considerate parti integranti dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. L'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di un’unità immobiliare per ciascuna tipologia di pertinenza. S’intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione o nelle immediate vicinanze (massimo 500 metri) esclusivamente per i garage purché non ceduti in locazione;

b.      Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità fino al termine del primo anno a decorrere da quello di accatastamento o se antecedente a quello in cui è utilizzato;

c.       Abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli di fatto ed anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 1/1/2007, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) siano intestati ad essi o ad un componente del nucleo familiare residente nell’abitazione;

d.      soppresso;

           

 

5.      Di stabilire l'aliquota ridotta del 2,50 per mille per:

 

a.       Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b.      Per coloro i quali renderanno disponibili, all’Amministrazione Comunale, immobili destinati ad uso abitativo per almeno due anni, l’aliquota da applicare sarà del 2,50 con l’impegno che il canone di locazione concordato sarà riconosciuto direttamente dall’Amministrazione Comunale;

c.       Nuove coppie legate da vincolo matrimoniale che abbiano acquistato la prima casa entro l’anno 2007;

d.      Proprietari di immobili che ospitano o hanno in adozione o in affido portatori di handicap o minori;

e.       Anziani con sola pensione sociale;

f.        Le famiglie monoreddito, con reddito annuo imponibile non superiore a € 22.000,00 con almeno quattro figli a carico;

g.       Le famiglie in cui vi sia un componente portatore di handicap titolare di invalidità al 100% con assegno di accompagnamento in presenza dei seguenti requisiti:

-         nessun componente del nucleo familiare deve possedere altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;

-         il soggetto portatore di handicap con invalidità del 100% con assegno di accompagnamento non deve possedere redditi propri;

-         il reddito del nucleo familiare non deve superare, nel suo complesso, per l’anno 2005, l’importo lordo di € 15.800,00;

 

h.       Ai proprietari di immobili che siano ragazze-madre o che abbiano a carico figli nella condizione di ragazze madri, con reddito non superiore al reddito minimo sociale;

 

 

6.      Per le abitazioni ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera che siano utilizzare come seconda casa l’aliquota è stabilita nella misura del 7,00 per mille

 

7.      Di stabilire l’aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate escluse quelle ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera;

 

8.      Di stabilire la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 104,00;