Oggetto: Approvazione aliquote, agevolazioni e riduzioni relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005.
ISTRUTTORIA

 

Relaziona l’Assessore ai Tributi locali Ennio De Leo.
Premesso:
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Tondo
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

 

L’Assessore al ramo Ennio De Leo, vista la relazione dell’Ufficio, propone la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore Tributi;
Con voti espressi nelle forme di Legge
DELIBERA

  1. Di stabilire l’aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;

  2. Di stabilire l’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 3,50 per mille;

  3. Di stabilire altresì l'aliquota ridotta del 3,50 per mille per:

  1. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  2. Abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli di fatto ed anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 01.01.2005, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) siano intestati ad essi o ad un componente del nucleo familiare residente nell’abitazione;

  3. Pertinenze dell'abitazione principale le quali vengano considerate parti integranti dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. L 'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia di pertinenza. Si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione o nelle immediate vicinanze (massimo 500 metri) esclusivamente per i garage;

  4. Abitazioni locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Lecce il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato e concordato con le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori;

  5. Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità fino al terzo anno a decorrere da quello di accatastamento;

  6. Per coloro i quali renderanno disponibili, all’Amministrazione Comunale, immobili destinati ad uso abitativo per almeno due anni, l’aliquota da applicare sarà del 3.5 con l’impegno che il canone di locazione concordato sarà riconosciuto direttamente dall’Amministrazione Comunale.

4.Per le abitazioni ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera che siano utilizzare come seconda casa l’aliquota è stabilita nella misura del 7,00 per mille;

 

 

5.Di stabilire l’aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate escluse quelle ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera;

 

 

6.Di stabilire la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 104,00;

 

 

7.Di confermare la detrazione per l'abilitazione principale a € 208,00 in favore del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi sia un componente portatore di handicap titolare di invalidità al 100% con assegno di accompagnamento in presenza dei seguenti requisiti:

 

  1. nessun componente del nucleo familiare deve possedere altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;

  2. il soggetto portatore di handicap con invalidità del 100 % con assegno di accompagnamento non deve possedere redditi di lavoro propri;

  3. il reddito del nucleo familiare non deve superare, nel suo complesso, per l'anno 2003, l'importo lordo di € 15.800,00.