VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega conferita al governo per il riordino della Finanza degli Enti Locali, di cui all’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTO il Capo I del succitato decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n. 662, “Determinazione delle aliquote e dell’imposta”, al comma 1°, comma come modificato dall’art.10, comma 12, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n°30, prescrive che <<L’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo……omissis>> così come specificato nella risoluzione 29/11/1999, n. 160/E del Ministero delle Finanze;
VISTA
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 27 marzo 2006 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006, da parte degli enti locali, al 31 maggio 2006;
TENUTO conto che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e né superiore al 7 per mille;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I., disciplinante, all’art. 1, il regime di assimilazione delle pertinenze all’abitazione principale e la loro individuazione, l’applicabilità delle agevolazioni previste per queste anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci, e la concessione del medesimo beneficio alle abitazioni concesse in uso gratuito ai congiunti entro il 1° grado;
TENUTO conto che la competenza a deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali, compresa l’aliquota dell’Addizionale IRPEF, spetta alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. F), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CHE l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6, D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
CONSIDERATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’anno 2006, la conferma delle aliquote e detrazioni applicate nel 2005, consente di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso;
CHE la disciplina dell’ I.C.I. risulta essere la seguente:
- Aliquote I.C.I.:
5 x mille |
Unità immobiliari adibite ad Abitazione Principale, con relative Pertinenze, come disciplinato dall’art. 1 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.; |
5 x mille |
Unità immobiliari adibite ad abitazione, con relative pertinenze, concesse in uso gratuito a congiunti entro il 1° grado o appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come meglio indicato nell’art. 1, commi 4 e 5, del Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I.; |
5 x mille |
Terreni Agricoli; |
5 x mille |
Aree Edificabili; |
6 x mille |
Altri immobili; |
- Detrazione abitazione principale: €. 103,29;
(unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (garage, box o posto auto, soffitta, cantina , ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a
EVIDENZIATO che i versamenti I.C.I. dovranno essere effettuati su apposito bollettino di conto corrente postale, intestato alla GEMA SpA, - concessionaria per la riscossione della provincia di Foggia;
RITENUTO di confermare le aliquote I.C.I.;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi;
D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati
a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, come disciplinato dall’art. 1 del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;
b) terreni agricoli;
c) aree fabbricabili;
d) unità immobiliari destinate ad abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 1° grado o appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come disciplinato dall’art. 1, commi 4 e 5, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI;
Nella misura del 6 per mille per gli altri immobili;