Relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno il Sindaco.
Interviene il consigliere Tullio, il quale suggerisce di estendere anche alle aree fabbricabili la riduzione dell’ICI al 4 per mille. In particolare, pur manifestando apprezzamento per l’intento di incentivare il mercato immobiliare espresso nella proposta di delibera, afferma che sarebbe altrettanto utile, nella stessa direzione, finanziare l’acquisto di una casa nel territorio di Rocchetta S.A., assumendo il costo degli interessi del prestito contratto dai privati.
Prende la parola il Sindaco, il quale aggiunge che in materia di versamento dell’ICI da parte delle imprese che gesticono gli impianti eolici, vi è in atto un contenzioso con l’Edison, che impone di mantenere una certa prudenza, anche perché vi sono associazioni di categoria le quali stigmatizzano la contraddittorietà stante nel fatto di far pagare le imposte e, nel contempo, di incentivare l’acquisto dei certificati verdi.
Il Sindaco rileva, altresì, che il progetto di sviluppo di Rocchetta S.A. è di vasta portata e che l’Amministrazione Com.le, nei limiti imposti dalla quadratura del bilancio, sta proseguendo su un cammino di riduzione del carico fiscale, da un lato, e di adozione di una pluralità di misure di incentivazione inserite nel bilancio di previsione, dall’altro; misure che saranno puntualmente illustrate in quella sede.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n.421/92, prevede la delega al Governo ad emanare il d.lgs. diretto all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
VISTO il d.lgs. 504/92 di istituzione di tale imposta;
VISTO l’art.6 del d.lgs. n.504/92, che dispone in ordine alla determinazione dell’aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da parte del Comune, con deliberazione da adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione e con effetto per l’anno successivo;
VISTO l’art. 27 – comma 8, della legge 23/12/2001, n. 448, che modificando l’art. 53 della legge 23/12/2000, n.
VISTO l’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con cui viene statuita la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito all’aliquota de qua;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/05/2008, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione dell’aliquota e della relativa detrazione I. C. I., per l’anno 2008;
VISTO il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 che esclude dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal citato decreto 504/92;
VISTO l’art. 77/bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, il quale ha stabilito che i comuni, per il triennio 2009/2011, non possono deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;
RITENUTO di incentivare il mercato immobiliare delle seconde case riducendo l’aliquota ordinaria dei fabbricati urbani rientranti nella categoria A,B,C, dal 5 al 4 per mille rispetto all’anno precedente, lasciando inalterate le aliquote ICI relative alle altre tipologie di immobili;
RITENUTO, pertanto, di poter assicurare risorse sufficienti alla gestione dell’esercizio finanziario 2009 rideterminando nella misura seguente le aliquote ICI:
a) 4 per mille quale aliquota ordinaria;
b) 5 per mille per le aree fabbricabili;
c) 5 per mille per gli immobili di categoria D;
d) 4 per mille quale aliquota riferita alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze, intendendosi per pertinenze gli immobili di categoria C/2, C/6, C/7 ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare della abitazione principale - per coloro che non sono titolari di pertinenze appartenenti allo stesso complesso immobiliare ove è sita l’abitazione principale, si riconosce l’agevolazione ad una sola delle pertinenze sopra indicate ubicata in luogo diverso, purché non locata;
CONSIDERATO inoltre che si conferma per l’anno 2009 la detrazione di € 130.00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo tuttora soggette all’applicazione dell’ICI, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
VISTO IL Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione di C.C. n.48 del 19.12.1998 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2008 con cui viene differito al 31.03.2009 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali, aliquote e tariffe;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 26/03/2009 con cui viene ulteriormente differito al 31/05/2009 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali, aliquote e tariffe;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON voti favorevoli 10, astenuti 2 (D’Errico – Tullio) legalmente espressi, su n. 12 componenti presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di ridurre l’aliquota ordinaria ICI per l’anno 2009 dal 5 al 4 per mille per i fabbricati urbani rientranti nella categoria A, B, C, di confermare l’aliquota nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili e per gli immobili di categoria D, e del 4 per mille quale aliquota riferita alle abitazioni principali (categorie A/1 – A/8 – A/9) e sue pertinenze (categorie C/2 – C/6 – C/7);
3. di dare atto che sono esentati dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, compreso le pertinenze, come pure le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 5, commi 6 e 7, del vigente regolamento Comunale, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9;
4. Di confermare la detrazione per abitazione principale di € 130.00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale che siano tuttora soggetti all’applicazione dell’ICI;
5. di demandare al Funzionario responsabile ICI, gli ulteriori adempimenti ai fini della trasmissione e pubblicazione della delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo la normativa vigente, in applicazione della Circolare n. 3/DPF del 16/04/2003.
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
Con voti favorevoli n 10, astenuti 2 (D’Errico – Tullio) legalmente espressi su n. 12 componenti presenti votanti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.