RELAZIONA il Sindaco, il quale ricorda che il nuovo Governo ha eliminato l’ICI sulla prima casa. Il Comune, grazie agli introiti dell’eolico, dopo aver già lo scorso anno aumentato la detrazione da € 103,29 a € 130,00, procede questo anno a ridurre l’aliquota ICI sulla seconda abitazione dal 6 per mille al cinque per mille.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n.421/92, prevede la delega al Governo ad emanare il d.lgs. diretto all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
VISTO il d.lgs. 504/92 di istituzione di tale imposta;
VISTO l’art.6 del d.lgs. n.504/92, che dispone in ordine alla determinazione dell’aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da parte del Comune, con deliberazione da adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione e con effetto per l’anno successivo;
VISTO l’art. 27 – comma 8, della legge 23/12/2001, n. 448, che modificando l’art. 53 della legge 23/12/2000, n.
VISTO l’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con cui viene statuita la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito all’aliquota de qua;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione dell’aliquota e della relativa detrazione I. C. I., per l’anno 2007;
CONSIDERATO che
“2-bis. Dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;
VISTO il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 che esclude dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal citato decreto 504/92 e che, pertanto, ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del citato decreto 504 del 1992 sopra riportati;
RITENUTO di poter assicurare risorse sufficienti alla gestione dell’esercizio finanziario 2008, riducendo l’aliquota ordinaria dal 6 al 5 per mille rispetto all’anno precedente e specificatamente nella misura del:
a) 5 per mille quale aliquota ordinaria;
b) 5 per mille per le aree fabbricabili;
c) 4 per mille quale aliquota riferita alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze, intendendosi per pertinenze gli immobili di categoria C/2, C/6, C/7 ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare della abitazione principale - per coloro che non sono titolari di pertinenze appartenenti allo stesso complesso immobiliare ove è sita l’abitazione principale, si riconosce l’agevolazione ad una sola delle pertinenze sopra indicate ubicata in luogo diverso, purché non locata;
CONSIDERATO inoltre che si conferma per l’anno 2008 la detrazione di € 130,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo tuttora soggette all’applicazione dell’ICI, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
VISTO IL Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione di C.C. n.48 del 19.12.1998 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2008 con cui viene differito al 31.03.2008 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali, aliquote e tariffe;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20/03/2008 con cui viene ulteriormente differito al 31/05/2008 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali, aliquote e tariffe;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON voti favorevoli 11, astenuti 2 (D’Errico, Tullio) legalmente espressi, su n.13 componenti presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di ridurre l’aliquota ordinaria ICI per l’anno 2008 dal 6 al 5 per mille e di confermare le restanti aliquote specificatamente nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili e del 4 per mille quale aliquota riferita alle abitazioni principali (categorie A/1 – A/8 – A/9) e sue pertinenze (categorie C/2 – C/6 – C/7);
3. di dare atto che sono esentati dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, compreso le pertinenze, come pure le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 5, commi 6 e 7, del vigente regolamento Comunale, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9;
4. Di confermare la detrazione per abitazione principale di € 130,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale che siano tuttora soggetti all’applicazione dell’ICI;
5. di demandare al Funzionario responsabile ICI, gli ulteriori adempimenti ai fini della trasmissione e pubblicazione della delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo la normativa vigente, in applicazione della Circolare n. 3/DPF del 16/04/2003.
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
Con voti favorevoli n 11, astenuti 2 (D’Errico – Tullio) legalmente espressi su n.13 componenti presenti votanti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.