RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, n. 78 del 11.05.2005, con la quale si determinavano per l’anno il 2005 le aliquote per l’applicazione dell’I.C.I.;
CONSIDERATO che secondo le valutazioni effettuate in sede di preformazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e tenuto conto dei tagli alla spesa corrente non occorre procedere ad una revisione delle aliquote ICI per l’esercizio finanziario 2006;
VISTO il Capo I (artt. da1 a 18) del D. Lgs 30 Dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
Visto
VISTO lo statuto comunale
VISTI per la competenza l’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il parere, in allegato, del Responsabile del Settore interessato per la regolarità tecnica della proposta,
A voti unanimi espressi nelle prescritte forme di legge,
DELIBERA
1. Di confermare, per l’esercizio finanziario 2006, le seguenti aliquote e le detrazioni così come stabilite per l’anno 2005 e quindi:
· 6 per mille l’aliquota ordinaria;
· 5 per mille l’aliquota, ridotta, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;
· 6.5 per mille l’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione (seconde case) da cittadini residenti e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1 e D;
· 4 per mille l’aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidità, in questo ultimo caso occorre che l’invalidità sia riconosciuta da un Ente competente;
· 7 per mille l’aliquota per le unità immobiliari di proprietà di soggetti non residenti nel Comune di Peschici;
· la detrazione per abitazione principale a € 103,29;
· la detrazione a € 258,23, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 8, comma terzo del D. Lgs. N. 504/92, per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidità;
Sono escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le unità immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unità immobiliari si applica l’aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di € 103,29;
di considerare immediatamente esecutiva la presente deliberazione avendo ottenuti i voti necessari, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Francesco Tavaglione
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Coccia