IL SINDACO
RENDE NOTO
Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l'esenzione dall’ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte).
In proposito è opportuno sapere quanto segue:
- l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2008;
- per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella a residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni) per il Vigente Regolamento Comunale ICI le pertinenze alle quali può essere estesa l'esenzione d'imposta sono: soffitta/cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale mentre per il garage/box/posto auto limitatamente ad uno solo di essi anche se ubicato in luogo diverso dall'abitazione (censiti nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7); per il Vigente Regolamento Comunale ICl è equiparata all'abitazione principale, e quindi gode dell'esenzione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (affittata);
- per il Vigente Regolamento ICl sono assimilate alle abitazioni principali quelle concesse ai parenti e affini di 1° grado e pertanto beneficiano delle esenzioni a condizione che venga presentata regolare dichiarazione pena decadenza dal beneficio, entro il termine di pagamento della rata di saldo;
- l'esenzione si estende alla unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)
- l'esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504 e successive modifiche ed integrazioni).
- L'introduzione dell'esenzione ha di fatto comportato l'eliminazione per l'anno 2008 di tutte le ulteriori detrazioni all'imposta (anziani o disabili e nuclei familiari con membri o parenti o affini entro il 2° grado con invalidità al 100%) in quanto non applicabili alle unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali permane l'obbligo di versare l'imposta.
- Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/ 9,per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).
- L'aliquota per l'abitazione principale è il 5,5 per mille ed è invariata.
- La detrazione per l'abitazione principale è di 118,79 euro annuo applicabile solo alle unità destinate ad abitazione principale catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.
- Si rammenta infine che l'aliquota ordinaria è il 7 per mille e sono confermate le aliquote del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni e 5,5 per mille (canone concertato la cui applicazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di sussistenza dei requisiti entro il 16/12/2008).
RICORDA
La invariabilità delle scadenze dei versamenti della l° rata al 16 giugno 2008 e della rata di saldo al 16 dicembre 2008
Dalla Sede Municipale, lì 10 giugno 2008 II Sindaco
Avv. Francesco Paolo Campo