Premesso:

-         che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, al Titolo I° Capo I° disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

-         che l'art. 6, comma primo, del citato decreto legislativo nr.504/92 come sostituito dall’art.54 della legge 23 dicembre 1996 nr.662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare del Ministero delle Finanze 29 novembre 1999 n.160/E e che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;

-         che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs.23 marzo 1998 n.56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

-         che l’art. 58 del citato D.Lgs. 446/97, ha recato, altresì, nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e relative detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal I° gennaio 1998;

-         che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce agli Enti locali la facoltà di applicare aliquote ridotte o agevolate, a favore di :

         proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici;

         proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo” (quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione princi­pale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina e gestione dell’imposta I.C.I., adottato in forza dell’art. 52 del D.Lgs.446/97 e approvato con atto di Consiglio comunale n. 13 del 29/12/98 esecutivo ai sensi di legge;

Considerato che sono stati valutati, anche in relazione al Regolamento comunale, tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente;

Valutate, altresì, le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dai Responsabili dei Servizi stessi;

Ritenuto, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate  in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio corrente;

 

Visti gli artt. 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000 nr.388 (legge finanziaria 2001) “Modifica alla disciplina dei versamenti ICI” e “Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale”;

 

Visto l’art.151, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, “Principi in materia di contabilità”

1.       “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”

 

Visto l’art.172, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, “Altri allegati al bilancio di previsione

“……omissis……..

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

Visto l’art.27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 nr.448 (legge finanziaria 2002) “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F. di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, nr.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

Visto l’art. 1, comma 155, della legge 23/12/2005, n. 266 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.”

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso del Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18/08/200, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

 

Ad unanimità di voti resi nei modi e termini di legge dagli Assessori presenti e votanti,

 

DELIBERA

 

1.       Di determinare per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

a.        aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: quattro virgola cinquanta per mille;

b.        aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: sette per mille;

c.        aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: sette per mille;

d.        aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: sette per  mille;

e.        aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

                           i.          organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: quattro virgola cinquanta per mille;

                         ii.          cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: quattro virgola cinquanta per mille;

f.          aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: sette per mille;

2.       Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3.       Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,  €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4.       Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5.       Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo 1 e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico ‑ finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6.       Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

7.       Di riservarsi l'adozione di provvedimenti per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari dei Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

8.       Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’imposta in €. 174.000,00 da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2006;

9.       Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, disponendo, altresì, che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate da parte dei contribuenti;

10.   Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006, in conformità a quanto dispone l’art.172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr.267;