(Provincia di Foggia)
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 18/05/2010
DELIBERA
1. DI RICONFERMARE ED APPROVARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2010, le seguenti aliquote già in vigore nell’anno 2009, relative all’Imposta comunale sugli Immobili;
a) Abitazioni principali di categoria catastale
A/1, A/8 e A/9 ………………………………………………………………………… 6,5 per mille
(sei,cinque per mille);
b) Immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale,
o alloggi non locati …………….……………………………………………………………..7 per mille
(sette per mille)
c) Terreni agricoli………………………………………………………………………… esenti
d) Aree edificabili……………………………………………………………………….. 7 per mille
(sette per mille)
e) Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale………………………………………………………….. 5 per mille
(cinque per mille)
1. DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2010, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (euro centotre/29), per i soli immobili classificati o classificabili in categoria A/1, A/8 e A/9, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. DI STABILIRE:
· Per l’anno 2010 e per un periodo non superiore ai tre anni nella misura del 4 per mille l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
· Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado.
· Di ridurre al 50% l’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale intendendo per tali coloro i quali siano percettori di solo reddito derivante da pensione inferiore ad euro 8.263,31 lordi annui e coloro i quali versino in stato di indigenza, previo controllo e parere dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e del servizio di polizia municipale;