COMUNE DI CHIEUTI
(Provincia di Foggia)
Codice ISTAT 16071021 - codice catastale C633
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2011
Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/05/2011 “DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO
…………. Omissis………………….
Ritenuto opportuno provvedere comunque in modo esplicito in merito alle aliquote l.C,l. per l'anno 2011,
…………. Omissis………………….
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e in ottemperanza a quanto stabilito dal “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”.
1)- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2011, le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
ALIQUOTA ORDINARIA 7,00 %o
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00 %o
ALIQUOTA RIDOTTA PER TERRENI AGRICOLI 6,25 %o
(a qualsiasi titolo condotti)
Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2) di dare atto che ai sensi della L. 24.07.2008 n. 126, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 27.05.2008 n. 93, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del
3) di confermare, altresì, per l’anno 2011, la detrazione, di competenza del Comune, in €.104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs. n.504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
5) di stimare, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Fiscalità locale, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in €. 296.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011;
6) di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;
7) di disporre che il Servizio Fiscalità locale del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;
8) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.