Estratto delibera G.C. Nr.123 del 30/04/2008
Art. 1 - ALIQUOTE 2008
Per l’anno 2008 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata come
segue:
soggetti passivi: persone fisiche unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale + n. 1 (una) pertinenza (garage, cantina, magazzino, ecc.) |
aliquota 5/1000 Cinque per mille |
soggetti passivi: persone fisiche unità immobiliare concesse in uso gratuito, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale |
aliquota 5/1000 Cinque per mille |
enti, organismi senza scopo di lucro immobili che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: -organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni; -cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale |
aliquota 5/1000 Cinque per mille |
soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche terreni agricoli |
aliquota 6/1000 Sei per mille |
soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche unità immobiliari abitative e loro accessori e pertinenze possedute da imprese di costruzioni |
aliquota 6,5/1000 Seivirgolacinque per mille |
persone fisiche, soggetti passivi unità immobiliari possedute in aggiunta all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e suoi accessori e pertinenze |
aliquota 6,5/1000 Seivirgolacinque per mille |
soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche unità immobiliari diverse dalle abitazioni e pertinenze (magazzini “C/2”, vani commerciali “C/1”, laboratori “C/3”, opifici “D”, ecc.) |
aliquota 6/1000 Sei per mille |
soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche aree edificabili |
aliquota 6/1000 Sei per mille |
Art. 2 - BASE IMPONIBILE
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 3 - RIDUZIONE PER INAGIBILITA’
l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
Art. 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER ABITAZIONE PRINCIPALE Euro 130,00
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 130,00 (euro centotrentavirgolazerozero) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Art. 5 - MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Euro 180,00
E’ inoltre stabilito che l'importo di € 130,00 di cui sopra sia elevato a € 180,00 (euro centottantavirgolazerozero), e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e sua pertinenza, per i soli contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità dei seguenti Artt. 5.1 e 5.2.
Art. 5.1 - LAVORATORI DIPENDENTI/PENSIONATI DA LAVORO DIPENDENTE
Lavoratori dipendenti, in condizione lavorativa e pensionati da lavoro dipendente, con reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare, con riferimento all'anno 2007, fino a € 22.000,00 (Euro ventiduemilavirgolazerozero).
Art. 5.2 - LAVORATORI AUTONOMI
Lavoratori autonomi, con reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare, con riferimento all'anno 2007 fino a € 12.000,00 (Euro dodicimilavirgolazerozero).
Art. 6 - MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Euro 200,00
E’ inoltre stabilito che l'importo di € 130,00 di cui sopra sia elevato a € 200,00 (euro duecentovirgolazerozero), e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e sua pertinenza, per i soli contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità dei seguenti Artt. 6.1 e 6.2.
Art. 6.1 - PENSIONATI E PORTATORI DI HANDICAP
6.1.1 - soggetti passivi ai fini ici pensionati monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare, con riferimento all'anno 2007, non superiore a € 7.000,00 (Euro settemilavirgolazerozero);
6.1.2 - soggetti passivi ai fini ici pensionati portatori di handicap con attestato di invalidità del 100% (cento per cento);
6.1.3 - soggetti passivi ai fini ici facenti parte di un nucleo familiare nel quale sia inserita una
persona con handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104:
◊ se lavoratori dipendenti, con reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare, con riferimento all'anno 2007, fino a € 25.000,00 (Euro venticinquemilavirgolazerozero);
◊ se lavoratori autonomi, con reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare, con riferimento all'anno 2007, fino a € 15.000,00 (Euro quindicimilavirgolazerozero);
◊ se pensionati, con reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare, con riferimento all'anno 2007, fino a € 10.000,00 (Euro diecimilavirgolazerozero).
N.B. Sono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", quelli dichiarati tali dalla apposita Commissione Medica dell'A.S.L. (di cui all'art.1 della legge 15.10.1990, n.295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'A.S.L., ai sensi dell'art.4 della legge 05.02.1992, n.104.
Copia del verbale della Commissione Medica dell'A.S.L. dovrà essere allegata alla richiesta prevista dal successivo art. 7.
Art. 6.2 - DISOCCUPATI
soggetti passivi ai fini ici disoccupati, per 12 mesi nel 2007, capi famiglia (con certificazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione, ovvero autocertificazione) che nel 2007 hanno conseguito un reddito complessivo lordo di tutto il nucleo familiare fino a € 10.000,00 (Euro diecimilavirgolazerozero).
CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI € 180,00 e € 200,00:
In tutti i casi previsti dagli Artt. 5 e 6
a)l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente soggetto passivo ICI che non deve altresì avere nessun diritto reale su altre proprietà al 01.01.2008. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare o diritti reali su altri;
b)per proprietà immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso una pertinenza dell’abitazione principale, che può essere il garage, la cantina, ecc.;
c)nessun componente del nucleo familiare deve avere proprietà immobiliari o diritti reali su di esse;
d)il contribuente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare non devono avere redditi esenti (esclusi gli emolumenti percepiti a titolo di assegni di invalidità o accompagnamento dai portatori di handicap) o assoggettati a ritenuta alla fonte il cui ammontare, sommato al reddito di pensione, faccia superare i limiti fissati ai precedenti articoli.
Art. 7 – Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra gli interessati dovranno presentare per il fabbricato adibito ad abitazione principale e sua pertinenza un'unica istanza/autocertificazione, a firma di uno dei comproprietari conviventi, entro i termini statali previsti per
Art. 8 – Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Art. 9 – Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 e di quanto oggetto dei punti 4, 5 e 6, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
Art. 10 – di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta dell'ufficio finanziario, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 11 - di dare, altresì, atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo.