PREMESSO:
1. l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
2. l'art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’art.6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, che con Decreto del Ministero dell’Interno del 15.12.1999, pubblicato sulla G.U. n.299 del 22.12.1999, è stato prorogato al 29 febbraio 2000, disponendo in tal modo che, tenuto conto dell'art.32, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n.142, le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall'organo consiliare;
3. l'art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1^ gennaio 1998;
4. l'art.4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, attribuisce all'ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al quattro per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
5. l'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
6. che l’art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;
Considerato che l'ufficio finanziario ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:
a)nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
b)in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da presentare alla popolazione, ed ha sottoposto alla Giunta Comunale tutti gli elementi utili per verificare gli effetti suddetti e per assumere consapevolmente i provvedimenti che allo stesso competono;
Ritenuto di poter accogliere le proposte avanzate dal servizio finanziario dell'ente e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall'applicazione della stessa imposta;
Ritenuto altresì di assumere il presente quale proposta della Giunta al Consiglio;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
1. Per l’anno 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata come segue:
persone fisiche, soggetti passivi unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale + n. 1 (una) pertinenza (garage, cantina, magazzino, ecc.) |
aliquota 5 per mille |
persone fisiche, soggetti passivi unità immobiliare concesse in uso gratuito, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che questi la utilizzi come abitazione principale |
aliquota 5 per mille |
persone fisiche, soggetti passivi unità immobiliare posseduta in aggiunta all’abitazione principale e sue pertinenze |
aliquota 6,50 per mille |
persone fisiche, soggetti passivi unità immobiliari diverse dalle abitazioni e pertinenze (magazzini “C/2”, vani commerciali “C/1”, laboratori “C/3”, ecc |
aliquota 6 per mille |
persone fisiche, soggetti passivi terreni agricoli, aree edificabili |
aliquota 6 per mille |
enti, organismi senza scopo di lucro immobili che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie: -organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nel registro istituito dalle regioni; -cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell'albo regionale |
aliquota 5 per mille |
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;
3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
€ 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di € 129,11 di cui sopra sia elevato a € 180,76, e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, per i soli contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità di seguito esposte:
5. CAPO I - PENSIONATI E PORTATORI DI HANDICAP
a)pensionati monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione, con riferimento all'anno 2004, non superiore a € 7.000,00 annui lordi;
b)pensionati portatori di handicap con attestato di invalidità del 100% (cento per cento);
c) soggetti facenti parte di un nucleo familiare nel quale sia inserita una persona con handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 2004, fino a € 12.500,00 più € 800,00 per ogni persona a carico.
N.B.Sono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", quelli dichiarati tali dalla apposita Commissione Medica dell'A.S.L. (di cui all'art.1 della legge 15.10.1990, n.295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'A.S.L., ai sensi dell'art.4 della legge 05.02.1992, n.104. Copia del verbale della Commissione Medica dell'A.S.L. dovrà essere allegata alla richiesta in oggetto;
6. CAPO II - DISOCCUPATI
a)disoccupati, per 12 mesi nel 2004, capi famiglia (con certificazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno 2004, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 7.000,00;
CONDIZIONI:
In tutti i casi previsti dai Capi I-II
a)l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente che non deve altresì avere nessun diritto reale su altre proprietà al 01.01.2005. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare o diritti reali su altri;
b)per proprietà immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso una pertinenza dell’abitazione principale, che può essere il garage, la cantina, ecc.;
c)nessun componente del nucleo familiare deve avere proprietà immobiliari o diritti reali su di esse;
d)il contribuente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare non devono avere redditi esenti (esclusi gli emolumenti percepiti a titolo di assegni di invalidità o accompagnamento dai portatori di handicap) o assoggettati a ritenuta alla fonte il cui ammontare, sommato al reddito di pensione, faccia superare i limiti fissati ai precedenti Capi.
Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra attenersi ai termini e alle disposizioni previste dalla delibera comunale.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della 1^ rata ICI 2005 già tener conto della detrazione maggiore richiesta;
7. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
8. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 e di quanto oggetto del punto 4, nonché della definizione di riduzione o detrazione di cui al punto 5 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
9. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta dell'ufficio finanziario, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo.