COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 24/04/2007 ADOTTATA DAL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (PROVINCIA DI FOGGIA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2007.
Omissis
D E L I B E R A
Di confermare per l’anno 2007 le aliquote in vigore nell’anno 2006 per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
Aliquota ordinaria 7 per mille (sette per mille);
Aliquota unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille (quattro per mille), con riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta;
Aliquota fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla Legge 431/98: 3 per mille (tre per mille);
Aliquota aree fabbricabili: 6 per mille (sei per mille);
Di confermare in € 103,29 la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Di confermare l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale, fino alla concorrenza dell’intera imposta dovuta, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, della Legge 5/2/1992, n.104, a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore al doppio del trattamento minimo erogato dall’Inps nell’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta da pagare.
I soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione dovranno darne comunicazione all’Amministrazione Comunale, entro il termine stabilito per il versamento del saldo ICI dell’anno di riferimento, allegando la seguente documentazione:
- certificazione rilasciata dal competente organo attestante lo stato di portatore di handicap in situazione di particolare gravità ex art.3, comma 3, della Legge n.104/92;
- autocertificazione attestante che il reddito complessivo posseduto dal proprio nucleo familiare nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce l’ICI da versare non supera il doppio del trattamento minimo erogato dall’Inps nell’anno di riferimento del reddito.
Per gli anni successivi, i contribuenti che avevano già presentato comunicazione e che siano ancora in possesso dei requisiti previsti per usufruire della maggiore detrazione, sono esonerati dal presentare nuova comunicazione.
Omissis