DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 Del 17-03-2008
Oggetto: E.F.2008 D.L.VO 30/12/1992 N.504 - ART.6 - DETER= MINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2008. |
L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18,00 , in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PERNA GENEROSO |
P |
OCCHIONERO MERCURIO |
P |
BERARDI VINCENZO ANTONIO |
P |
COLUCCI LUIGI |
A |
DE MASO ANTONIO SALVATORE |
P |
CONTINENZA ANTONIO |
P |
LAGANELLA MATTEO |
A |
FARINO DARIO |
P |
SANTAGATA FRANCESCO SALVATORE |
P |
GENTILE FRANCESCO |
A |
CAMPANOZZI FAUSTO ANTONIO |
A |
INFANTI ROMEO |
P |
IESU MAURIZIO |
P |
ZAMPINO ROBERTO |
P |
CEDDIA ANTONIETTA |
P |
ROSITO MARIO |
P |
MATERA PIETRO ANTONIO |
P |
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Assegnati n. 13 In Carica n. 13 Presenti n. 13 Assenti n. 4.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SANTODIROCCO ANTONIETTA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente OCCHIONERO MERCURIO dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al numero ____ dell’ordine del giorno
Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, 2°comma,del D. lg. 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione.
Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, in relazione alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione.
OGGETTO: E. F. 2008. D. L.vo 30/12/1992, n. 504. Art. 6. Determinazione aliquota I. C. I.. Anno 2008.
Il Presidente relaziona in ordine all’argomento in oggetto.
Si apre il dibattito. Intervengono i consiglieri:
ROSITO. Ritiene che non è stata modificata l’aliquota I.C.I. per le aree edificabili, non tenendo conto dell’aumento dei redditi catastali. Dichiara che si dovrebbe diminuire l’aliquota del 7 per mille per le aree edificabili ed il voto contrario del proprio gruppo politico “Impegno per San Paolo”.
PRESIDENTE. Replicando, ritiene che per l’I.C.I. non è stata modificata l’aliquota per le aree fabbricabili per evitare squilibri di bilancio ed anche in considerazione della maggiore detrazione prevista dalla finanziaria 2008 per le abitazioni principali.
BERARDI. Ritiene che l’aliquota per le aree edificabili deve essere mantenuta nella misura prevista, in quanto i possessori di tali aree hanno comunque una rendita patrimoniale.
ZAMPINO. Ritiene che la proposta di Rosito nasce dall’esigenza soprattutto di distinguere le aree edificabili da quelle che, pur essendo nel centro abitato, sono destinate a servizi o verde pubblico. Dichiara il proprio disaccordo con quanto affermato dal consigliere Berardi.
SINDACO. Riprendendo la discussione dichiara che l’Amministrazione valuterà il problema al fine di regolamentare e disciplinare la materia delle aree edificabili ai fini I.C.I.
DE MASO. Ritiene che l’aliquota I.C.I. per le aree edificabili non vuole penalizzare nessuno, ma viene presentata e determinata solo ed esclusivamente per un’equa fiscalità locale.
ZAMPINO. Prende atto di quanto comunicato dal Sindaco, ma dichiara il voto contrario, in quanto anche lo scorso anno c’era la stessa aliquota e trova ingiusto ed ingiustificato che si pongano sullo stesso piano tutte le aree edificabili a prescindere dall’effettiva utilizzabilità delle aree per scopi edificatori.
SANTAGATA. Ritiene che l’aliquota per le aree edificabili è stata determinata anche considerando che fino ad oggi per dette aree di fatto non è stata pagata l’I.C.I.
SINDACO. Ritiene che il Comune di San Paolo di Civitate è uno dei pochi comuni che non ha aumentato l’I.C.I. ed ha mantenuto una detrazione maggiore per le abitazioni principali, nonostante le notorie difficoltà di bilancio.
ROSITO. Afferma che la proposta è fatta per dare un apporto costruttivo e tenendo conto che l’aliquota del 7 per mille è penalizzante per i proprietari di aree di fatto non edificabili.
Il Presidente pone in votazione la proposta.
§ Ascoltata la relazione del Presidente ed il successivo dibattito come sopra illustrato e che qui si intende integralmente riportato;
§ Rilevato che il servizio economico-finanziario sta predisponendo gli atti per l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 e relativi allegati;
§ Visto l’art. 6 del D. L.vo n.504/92, che dispone in ordine alla determinazione dell’aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da parte del Comune, con deliberazione da adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione;
§ Visto l’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con cui viene statuita la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito all’aliquota de qua;
§ Visto l’art. 27 – comma 8, della legge 23/12/2001, n. 448, che modificando l’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, ha stabilito il principio che il termine per deliberare aliquote, tariffe dei tributi locali, tariffe dei servizi pubblici locali e regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione,con decorrenza dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
§ Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 68 dd. 10/03/2006, come confermata con deliberazione consiliare n. 13 del 27/04/2006, entrambe esecutive ai sensi di legge, con cui è stata approvato l’art. 21 bis, rubricato “Riduzioni e detrazioni dall’imposta” di cui all’art. 8 – comma 3, del citato D. L. vo n. 504/92, modificando ed integrando il vigente Regolamento comunale in materia di I. .C. I.;
§ Vista la deliberazione consiliare n. 2 dd. 22/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007;
§ Visto il citato art. 21 bis del regolamento I.C.I. come di seguito trascritto:
Art. 21 bis – Riduzioni e detrazioni dall’imposta
“ 1.Ai sensi dell’art. 8 – comma 3, del D. L.vo n. 504/92, si stabiliscono le riduzioni e detrazioni di imposta come segue:
a) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 120,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di cui alla presente lettera è alternativa a quella di cui alla successiva lett. b);
b) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 155,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se nel nucleo familiare residente risulta presente un soggetto diversamente abile con una percentuale di invalidità non inferiore al 90% con regolare certificazione della competente autorità e se il reddito I.S.E.E., riferito all’anno precedente a quello di imposta, risulta inferiore al limite massimo di €. 10.632,94. La detrazione di cui alla presente lettera è alternativa a quella di cui alla precedente lett. a);
c) Nel caso di giovani coppie di sposi, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 155,00, sia per l’intero anno di matrimonio che per quello successivo, sempreché il reddito I.S.E.E. dello sposo e/o della sposa, singolarmente presi nell’anno precedente a quello di imposta, risulta inferiore al limite massimo di €. 10.632,94;
d) Nel caso di abitazioni locate a cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di San Paolo di Civitate, anche comunitari e/o extra-comunitari, con contratto regolarmente registrato e depositato presso l’Ufficio Tributi del Comune con l’indicazione degli estremi di registrazione, l’aliquota I.C.I. vigente è ridotta dello 0,5 per mille per tutta la durata del contratto.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, nei termini di legge, la relativa dichiarazione o comunicazione, in quanto trattasi di modificazioni nella soggettività passiva e/o destinazione dell’immobile.”;
§ Vista la legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e specificatamente l’art. 1, commi 5, 6, 7 e 8, con cui è stata introdotta una ulteriore detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile e per un massimo di €. 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, relativamente a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
§ Vista la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e specificatamente l’art. 1, comma 168, con cui è stabilito il versamento dell’I.C.I. per importi superiori ad €. 2,07 (già £. 4.000) se non diversamente previsto;
§ Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 25 dd. 22/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, di proposta e di indirizzo di determinazione dell’aliquota I. C. I. per l’anno 2008;
§ Ritenuto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio per l’anno 2008, contraendo la spesa corrente e mantenere inalterata le quantità e qualità dei servizi, confermare, per l’anno 2008, l’aliquota I.C.I. nella misura del:
- 4,5 per mille x abitazione principale e terreni agricoli;
- 6,5 per mille x per altre fattispecie immobiliari;
- 7,0 per mille x per aree fabbricabili;
- Importo minimo da versare: €. 2,07 per rata;
- Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: si confermano le disposizioni di cui all’art. 21 bis del vigente regolamento comunale per l’I.C.I. come sopra trascritto;
§ Vista la Circolare Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 49/E dd. 13/02/98, recante disposizioni per la pubblicazione delle deliberazioni o determinazione delle aliquote I.C.I.;
§ Visto il D. L.vo n. 446/97 e s.m. e i;
§ Visto il D. L.vo n. 267/2000 “Testo Unico delle legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento agli artt. 42 e 48;
§ Ravvisata la propria competenza in merito, a norma dell’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
§ Vista la legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con particolare riferimento all’art. 1, commi 5, 6, 7 e 8;
§ Ritenuto provvedere in merito, confermando, per l’anno 2008, l’aliquota I.C.I. come sopra specificato:
§ Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 – 1° e 2° comma del D. L. vo n. 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli 11 e n. 2 contrari 2 (Zampino e Rosito):
§ La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende integralmente riportata;
§ Di determinare, per quanto illustrato in premessa ed a norma dell’art. 6 del D. L.vo n.504/92, come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per l’anno 2008, l’aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) nella stessa misura stabilita per l’anno 2007 e, specificatamente, nella misura del:
- 4,5 per mille x abitazione principale e terreni agricoli;
- 6,5 per mille x per altre fattispecie immobiliari;
- 7,0 per mille x per aree fabbricabili;
- Importo minimo da versare: €. 2,07 per rata;
- Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: si confermano le disposizioni di cui all’art. 21 bis del vigente regolamento comunale per l’I.C.I. come di seguito trascritto:
Art. 21 bis – Riduzioni e detrazioni dall’imposta
“ 1.Ai sensi dell’art. 8 – comma 3, del D. L.vo n. 504/92, si stabiliscono le riduzioni e detrazioni di imposta come segue:
a) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 120,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di cui alla presente lettera è alternativa a quella di cui alla successiva lett. b);
b) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 155,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se nel nucleo familiare residente risulta presente un soggetto diversamente abile con una percentuale di invalidità non inferiore al 90% con regolare certificazione della competente autorità e se il reddito I.S.E.E., riferito all’anno precedente a quello di imposta, risulta inferiore al limite massimo di €. 10.632,94. La detrazione di cui alla presente lettera è alternativa a quella di cui alla precedente lett. a);
c) Nel caso di giovani coppie di sposi, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 155,00, sia per l’intero anno di matrimonio che per quello successivo, sempreché il reddito I.S.E.E. dello sposo e/o della sposa, singolarmente presi nell’anno precedente a quello di imposta, risulta inferiore al limite massimo di €. 10.632,94;
d) Nel caso di abitazioni locate a cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di San Paolo di Civitate, anche comunitari e/o extra-comunitari, con contratto regolarmente registrato e depositato presso l’Ufficio Tributi del Comune con l’indicazione degli estremi di registrazione, l’aliquota I.C.I. vigente è ridotta dello 0,5 per mille per tutta la durata del contratto.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, nei termini di legge, la relativa dichiarazione o comunicazione, in quanto trattasi di modificazioni nella soggettività passiva e/o destinazione dell’immobile.”;
§ Di dare atto che ai sensi della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e specificatamente dell’art. 1, commi 5, 6, 7 e 8, è stata introdotta una ulteriore detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile e per un massimo di €. 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, relativamente a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
§ Di demandare all’Ufficio di Ragioneria ed al Funzionario responsabile I.C.I. per gli ulteriori adempimenti.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
Il Presidente |
OCCHIONERO MERCURIO |
Il Segretario Comunale |
Il Consigliere Anziano |
SANTODIROCCO ANTONIETTA |
SANTODIROCCO ANTONIETTA |
_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____________per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
_________________________________________________________________________________
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-08,
q poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
q poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).
q Ha acquistato efficacia il giorno __________, avendo il Consigli Comunale confermato l’atto con deliberazione n. ____ in data _________ ( Art. 127, 21, comma, del D. lg. n° 267/2000).
S. Paolo di Civitate, lì 17-03-08
IL SEGRETARIO COMUNALE