deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 26.03.2008 Tipologia degli immobili Aliquota Detrazione (in Euro) A) Abitazione principale e relativa pertinenza (C/6 o in subordine C/2) 5,00 104,00 B) Abitazioni soci cooperative edilizie a proprietà indivisa 5,00 104,00 C) Alloggi case popolari assegnate 5,00 104,00 D) Abitazioni cedute con atto formale in uso gratuito a parenti di 1° grado 5,00 0 E) Abitazioni non locate possedute da anziani o disabili con ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari 5,00 104,00 F) Abitazione principale di nuclei familiari Nei quali è presente un invalido al 100%, anche privo di accompagnamento 5,00 258,00 G) Immobili Centro Storico in ristrutturazione 0,05 H) Altri immobili (compreso aree edificabili) 7,00 Per poter usufruire della maggiore detrazione di Euro 258,00 occorre che l’invalido al 100% risieda o appartenga al nucleo familiare alla data del 31/12/2007 e si dovrà presentare, all’Ufficio Tributi, una comunicazione con autocertificazione, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 448/1998 entro il 31 luglio 2009. Per beneficiare dell’aliquota agevolata dello 0,05 per mille per gli immobili ubicati nel Centro Storico (zona A del P.d.F.) sui quali vengano eseguiti interventi di recupero previsti dall’art. 31, comma 1, lettera c), d), e), della legge 05/08/1978, n. 457 e s.m., regolarmente autorizzati dall’ufficio tecnico, dovrà darsene comunicazione all’Ufficio Tributi. Tale agevolazione verrà applicata per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. La recente deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2008 ha modificato il Regolamento ICI del Comune approvato con la delibera n. Comunale n. 23 del 28.03.2000. Le più importanti novità regolamentari sono le seguenti: 1) non esiste più la rendita presunta e pertanto la base imponibile viene calcolata sulla rendita proposta di cui al D.M.n. 701/94 2) regolamentazione dei casi di agevolazione per l’abitazione principale per i soggetti che non vi hanno la residenza anagrafica e per l’abitazione utilizzata dal coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale 3) obbligo della comunicazione I.C.I. per i soli casi di aliquote agevolate, riduzioni d’imposta o maggiori detrazioni entro il 31 luglio dell’anno successivo alla variazione Per conoscere le novità in vigore dal 1/1/2008, è possibile contattare l’Ufficio Tributi nei consueti orari di ricevimento al pubblico oppure scaricarsi il testo integrale consultando i siti www.comune.cisternino.br.it e/o www.appiaweb.it
ALIQUOTE ICI ANNO 2008
NOVITA’ REGOLAMENTARI