Delibera di Giunta Municipale n.88 del 17/03/2005

 

Oggetto: Conferma aliquote Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2005. Conferma dell’aumento detrazione  abitazione principale a favore dei soggetti titolari di pensione sociale o assegno sociale e degli invalidi civili al 100%.

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

Richiamata:

 

            Visto quanto previsto dal comma 8 art. 27 L.448/01 che testualmente recita “ il temine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…..nonchè per approvare i regolamenti relative alle entrate comunali degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio”.

 

Vista la Legge 1° marzo 2005, n. 25 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50  del 02.03.2005, secondo la quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005 è stabilito entro la data 31.03.2005 e di conseguenza entro tale termine occorre provvedere a deliberare anche le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

 

Visto il Regolamento I.C.I. approvato con atto di Consiglio Comunale n. 87 del 29.10.1998 e successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale:

n. 9 del 25.01.1999;

n. 11 del 31.01.2001;

n. 48 del 23.05.2003;

 

            Visto il  comma 3 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92, modificato dall’art. 3 del D.L. n. 50 dell’11.03.1997 convertito nella Legge 122/97, il quale prevede la facoltà di elevare la detrazione principale per la prima casa da €. 103,29 a €. 258,22 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;

 

Tenuto  presente che con la citata delibera di Giunta Municipale n. 58 del 04.03.2004:

1)  sono state confermate le aliquote I.C.I. così come segue:

a)- 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, secondo quanto previsto dall’art. 5 – comma 2° - del Regolamento Comunale I.C.I., con detrazione per l’abitazione principale di €. 103,29;

b)- 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1 – C/3 – D/1 –D/2 –D/3;

c) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alla lettera a) e b);

2) è stata incrementata la detrazione per l’abitazione principale, elevandola da €. 103,29 a €. 206,58 a favore di soggetti passivi  dell’imposta comunale sugli immobili:

a)      titolari di sola pensione sociale o assegno sociale e che siano possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con una sola pertinenza;

 

b)      nel cui nucleo familiare (stato di famiglia) sia presente un soggetto che sia:

-invalido civile al 100% con pensione ed indennità di accompagnamento,

-invalido civile al 100% con sola indennità di accompagnamento,

-invalido civile al 100% con sola pensione,

-cieco totale al 100% con pensione ed indennità di accompagnamento,

-sordomuto con pensione ed indennità di comunicazione

e che siano possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con una sola pertinenza;

 

3)- è stato inoltre:

- precisato  che, per i soggetti passivi di cui al punto 2), il possesso di ulteriori unità immobiliari (Fabbricati, Terreni e Aree fabbricabili), anche al di fuori del Comune di Fasano, comporterebbe l’esclusione dal beneficio dell’agevolazione dell’incremento della detrazione per l’abitazione principale da €. 103,29 a €. 206,58;

-fissato, quale ulteriore condizione per poter usufruire della citata agevolazione, che il reddito complessivo annuo lordo, a qualsiasi titolo percepito dal nucleo familiare (Es. pensioni, indennità, ecc. ), conseguito nell’anno 2003 non sia superiore a €. 10.300,00 con una maggiorazione di €. 1.000,00 per ogni componente del nucleo stesso;

-stabilito che coloro che siano in possesso dei requisiti per usufruire della già citata agevolazione, devono presentare una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante tale possesso, entro il termine del 31.12.2004 (con riserva, da parte dell’Ufficio Tributi, di poter richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato);

 

Considerato che a seguito dell’attività di censimento per recupero evasione I.C.I., la perdita di gettito rinveniente dal riconoscimento della predetta agevolazione alle categorie sopra individuate, viene compensata dall’incremento del gettito ordinario I.C.I. per l’anno 2005; 

 

            Vista la volontà dell’Amministrazione di:

 

1)- 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, secondo quanto previsto dall’art. 5 – comma 2° - del Regolamento Comunale I.C.I., con detrazione per l’abitazione principale di €. 103,29;

2)- 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1 – C/3 – D/1 –D/2 –D/3;

3)-  7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al punto 1) e 2);

 

 

a)      titolari di sola pensione sociale o assegno sociale e che siano possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con una sola pertinenza;

 

b)      nel cui nucleo familiare (stato di famiglia) sia presente un soggetto che sia:

-invalido civile al 100% con pensione ed indennità di accompagnamento,

-invalido civile al 100% con sola indennità di accompagnamento,

-invalido civile al 100% con sola pensione,

cieco totale al 100% con pensione ed indennità di accompagnamento,

-sordomuto con pensione ed indennità di comunicazione

e che siano possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con una sola pertinenza;

 

            c) confermare i seguenti limiti e condizioni:

-stabilire che per i soggetti passivi di cui sopra, il possesso di ulteriori unità immobiliari (Fabbricati, Terreni e Aree fabbricabili), al di fuori del Comune di Fasano, comporterebbe l’esclusione dal beneficio dell’agevolazione dell’incremento della detrazione per l’abitazione principale da €. 103,29 a €. 206,58;

-fissare, quale ulteriore condizione per poter usufruire della citata agevolazione, che il reddito complessivo annuo lordo, a qualsiasi titolo percepito dal nucleo familiare (Es. pensioni, indennità, ecc. ), conseguito nell’anno 2004 non sia superiore a €. 10.300,00 con una maggiorazione di €. 1.000,00 per ogni componente del nucleo stesso;

-stabilire che coloro che siano in possesso dei requisiti per usufruire della già citata agevolazione, devono presentare una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante tale possesso, entro il termine del 31.12.2005 (con riserva, da parte dell’Ufficio Tributi, di poter richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato);

 

Visto il D.Lgs. 504/92;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1)-di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte riportate,

per l’anno 2005 le seguenti aliquote differenziate:

a)      4 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze secondo quanto previsto dall’art. 5 – comma 2° - del Regolamento Comunale I. C. I., con detrazione dall’imposta di €. 103,29;

 

b)      del 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1 – C/3 –D/1 – D/2 –D/3;

c)      7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli individuati sub lettera a) e b);

 

-di confermare l’aumento della detrazione per abitazione principale elevandola da euro 103,29 a euro 206,58 a favore di soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili:

a) titolare di sola pensione sociale o assegno sociale e che siano possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con una sola pertinenza;

b)nel cui nucleo familiare (stato di famiglia) sia presente un soggetto che sia:

                  -invalido civile al 100% con pensione ed indennità di accompagnamento,

-invalido civile al 100% con sola indennità di accompagnamento,

-invalido civile al 100% con sola pensione,

-cieco totale al 100% con pensione ed indennità di accompagnamento,

-sordomuto con pensione ed indennità di comunicazione

e che siano possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con una sola pertinenza;

 

-di confermare i seguenti limiti e condizioni:

            a) stabilire che, per i soggetti passivi di cui al punto immediatamente precedente, il possesso di ulteriori unità immobiliari (Fabbricati, Terreni e Aree fabbricabili), anche al di fuori del Comune di Fasano, comporterebbe l’esclusione dal beneficio dell’agevolazione dell’incremento della detrazione per abitazione principale da euro 103,29 a euro 206,58;

            b) fissare, quale ulteriore condizione per poter usufruire della citata agevolazione, che il reddito complessivo annuo lordo, a qualsiasi titolo percepito dal nucleo familiare (es. pensioni, indennità ecc. ), conseguito nell’anno 2004, non sia superiore a €. 10.300,00 con una maggiorazione di €. 1.000,00 per ogni componente del nucleo stesso;

            c) stabilire che coloro che siano in possesso dei requisiti per usufruire della già citata agevolazione, devono presentare una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante tale possesso, entro il termine del 31.12.2005 (con riserva, da parte dell’Ufficio Tributi, di poter richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato);

 

2)- di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero delle Finanze e di provvedere all’avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

 

3)- di incaricare il Funzionario responsabile di far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per l’anno 2005 insieme a copie del presente atto al Concessionario della riscossione in conformità al secondo comma dell’art. 18 del D.Lgs. 504/92;

 

4) di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità.