PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI OSTUNI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

Il comune di Ostuni conferma per l’anno 2011 le stesse aliquote già in vigore nell’anno 2011

ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 24 DEL 26/05/2011 AVENTE AD

OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI E

DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

 

-        di confermare per l’anno 2011, le aliquote approvate per l’anno 2010 per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue:

1)     Aliquota ordinaria :  7 per mille;

2)     Aliquota ridotta :  3,00 per mille per le unità immobiliari di cui al comma 5, dell’art.18 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di seguito indicate:

  1. in favore delle persone fisiche soggetti  passivi e dei soci di cooperative  edilizie a proprietà indivisa  residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad  abitazione principale;
  2. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  3. alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari;
  4. le pertinenze come definite all’art.6 del precitato regolamento, limitatamente ad una sola unità immobiliare.

 

3) Aliquota ridotta :  4,00 per mille

 

  1. gli immobili destinati ad attività produttive (artigianali e P.M.I.) situati all’interno delle aree urbanisticamente tipizzate “D”, interamente utilizzati e di proprietà di imprese;
  2. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione  dei beni;

 

I benefici previsti al precitato punto 2) alla lettera b) decorrono dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate le suddette condizioni, vengono concessi a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

I fabbricati di cui al precitato punto 3) alla lettera b) beneficiano dell’aliquota ridotta per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell’aliquota ridotta l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile, l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L’aliquota ridotta è applicata dalla data di ultimazione della costruzione.

 

- di determinare per l’anno 2011, le riduzioni e le detrazioni d’imposta come segue:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per  le predette unità immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale  risiedono handicappati con percentuale di invalidità del 100% accertata con idonea documentazione, è stabilito che la detrazione di € 103,29 di cui sopra sia elevata a € 258,23. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di  proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

- di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

 

- di dare atto che il gettito complessivo previsto dalle aliquote come sopra determinate per l'anno 2009 non  sarà, comunque, inferiore all'ultimo gettito comunale realizzato;

 

- di inviare copia della presente deliberazione  al Ministero delle Finanze;

- di  pubblicare  il  presente  atto per  estratto sulla Gazzetta Ufficiale, così  come previsto dal comma 4°,  dell'art. 58, del D.Lgs. n.446/97.

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 co. 3° del T.U.LL.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/00.