COMUNE DI OSTUNI
(PROVINCIA DI BRINDISI)
Il comune di Ostuni conferma per l’anno 2011 le stesse aliquote già in vigore nell’anno 2011
ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 24 DEL 26/05/2011 AVENTE AD
OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI E
DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
- di confermare per l’anno 2011, le aliquote approvate per l’anno 2010 per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue:
1) Aliquota ordinaria : 7 per mille;
2) Aliquota ridotta : 3,00 per mille per le unità immobiliari di cui al comma 5, dell’art.18 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di seguito indicate:
3) Aliquota ridotta : 4,00 per mille
I benefici previsti al precitato punto 2) alla lettera b) decorrono dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate le suddette condizioni, vengono concessi a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.
I fabbricati di cui al precitato punto 3) alla lettera b) beneficiano dell’aliquota ridotta per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell’aliquota ridotta l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile, l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L’aliquota ridotta è applicata dalla data di ultimazione della costruzione.
- di determinare per l’anno 2011, le riduzioni e le detrazioni d’imposta come segue:
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidità del 100% accertata con idonea documentazione, è stabilito che la detrazione di € 103,29 di cui sopra sia elevata a € 258,23. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
- di dare atto che il gettito complessivo previsto dalle aliquote come sopra determinate per l'anno 2009 non sarà, comunque, inferiore all'ultimo gettito comunale realizzato;
- di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze;
- di pubblicare il presente atto per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, così come previsto dal comma 4°, dell'art. 58, del D.Lgs. n.446/97.