COMUNE DI OSTUNI
Delibera di G.M. n. 77 del 18/03/05
"Imposta Comunale sugli Immobili determinazione delle aliquote e delle riduzioni o
detrazioni d'imposta per l'anno 2005"
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
D E L I B E R A
- di confermare per l’anno 2005, le aliquote approvate per l’anno 2004 per
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue:
1) Aliquota ordinaria : 7 per mille;
2) Aliquota ridotta : 4,00 per mille per le unità immobiliari indicati nel comma 5,
dell’art.18 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.):
a. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili
che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c. alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari.
d. le pertinenze come definite all’art.6 del presente regolamento, limitatamente ad una
sola unità immobiliare.
e. gli immobili destinati ad attività produttive (artigianali e P.M.I.) situati all’interno delle
aree urbanisticamente tipizzate "D", interamente utilizzati e di proprietà di imprese;
f. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione dei beni;
I benefici previsti alle lettere b),c),d),e) decorrono dall’anno successivo a quello in
cui si sono verificate le suddette condizioni e vengono concessi a seguito di istanza
prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.
Gli immobili indicati alla lettere b),d),e),f), non usufruiscono della detrazione
d’imposta prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
I fabbricati di cui alla lettera f) beneficiano dell’aliquota ridotta per un periodo non
superiore a tre anni. Per beneficiare dell’aliquota ridotta l’impresa deve effettuare
immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso
che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile,
l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto.
L’aliquota ridotta è applicata dalla data di ultimazione della costruzione.
- di determinare per l’anno 2005, le riduzioni e le detrazioni d’imposta come segue:
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari utilizzate da nuclei
familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidità
del 100% accertata con idonea documentazione, è stabilito che la detrazione di € 103,29
di cui sopra sia elevata a € 154,93. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi
familiari dimorano abitualmente. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.