DELIBERA DI G.M. n° 84 del Reg.     data 23.05.2006

e Delibera di C.C. n°18 del 9.06.2006

 

(OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – ICI Anno 2006 –

 Determinazione aliquote per l’anno 2006)

 

1)       Di determinare per l’anno 2006 aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili I.C.I. come segue:

a)       6,50 per mille per la prima casa;

b)       6,75 per mille per tutti gli altri immobili, a qualsiasi natura posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

c)       6,75 per mille alle aree fabbricabili;

d)       terreni agricoli esenti;

e)       di determinare per l’anno 2006 in € 113,62 (£.220.000) la detrazione per l’abitazione principale;

f)         di confermare l’elevazione della detrazione spettante a € 144,61 (£.280.000) alla famiglie nel cui nucleo risultino presenti portatori di handicap (con invalidità superiore al 70%);

La predetta condizione di cui al punto f) deve essere documentata mediante certificazione resa dall’ASL ed autorità competenti.

 

2)       di confermare le vigenti disposizioni regolamentari:

A)      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa 6,50 per mille)

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione del 6,50 per mille e, quindi senza alcuna detrazione,  anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e concessa in uso gratuito ai propri figli o genitori. Tanto deve essere dimostrato attraverso l’intestazione dell’utenza dei servizi.

Deve precisarsi che il regime favorevole già previsto per il comodato familiare della 2^ abitazione deve trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario sia costituito da almeno 2 unità.

Il locale di rimessaggio destinato ad uso personale della unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene considerato pertinenza della stessa.

B)      tutti i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale sita nel centro urbano che provvederanno ad intonacare le facciate esterne delle stesse, secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, come disposto nei precedenti anni, saranno esentati dal pagamento dell’aliquota ICI dovuta.

 

3)         di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi,

             il gettito complessivo dell’imposta da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno   2006: per I.C.I. € 880.000,00 e per I.CI. su aree fabbricabili € 120.000,00;

4)       di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto della Gazzetta Ufficiale;

 5)      di rimettere copia della presente deliberazione all’ANCI per gli adempimenti di conseguenza;

6)         di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune di Villa Castelli attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti;

7)      la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° T.U.E.L.   D.Lgvo 267/2000.