ESTRATTO DELIBERA N.46 DEL 16/03/2006 "Imposta comunale sugli immobili I.C.I. - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2006"

 

I.    Di approvare le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006, come segue:

       aliquota unica del 5 per mille;

II.   Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

III.    Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni:

a)       nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementata di 1/5 (un quinto) della pensione suddetta per ogni componente il nucleo familiare stesso (non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di handicap gravi);

b)       nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio oggetto a tassazione e non percettore di pensione sociale con reddito inferiore ad € 1.800,00 più 1/10 (un decimo) della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. (non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di handicap gravi);

c)       nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo inferiore ad € 15.490,00;

d)       nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell’alloggio soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi.

sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a € 180,00 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;