COMUNE DI
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 24/03/2005
Omissis..
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
DELIBERA
I.
Di approvare le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questoComune, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:
aliquota unica del 5 per mille;
II. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
€ 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto
reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
III. Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle
seguenti situazioni:
a) nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio soggetto a
tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale
del contribuente, incrementata di 1/5 (un quinto) della pensione suddetta per ogni
componente il nucleo familiare stesso (non costituiscono reddito le indennità e gli
emolumenti percepiti da portatori di handicap gravi);
b) nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio oggetto a
tassazione e non percettore di pensione sociale con reddito inferiore ad € 1.800,00
più 1/10 (un decimo) della pensione sociale per ogni componente oltre il primo.
(non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di
handicap gravi);
c) nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio soggetto a
tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo
inferiore ad € 15.490,00;
d) nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell’alloggio
soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi.
sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a € 180,00 e comunque non oltre
l’importo dell’imposta dovuta;