DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 16 DELL' 01-03-2005

OGGETTO: APPLICAZIONE NUOVE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2005.

 

"omissis"

DELIBERA

1) Di approvare le aliquote dell'ICI - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                 6 PER MILLE

ALIQUOTA 1^ CASA                                                                      5,50 PER MILLE

DETRAZIONE                                                                                  € 103,20

ALIQUOTA TERRENI                                                                    5,50 PER MILLE

ALIQUOTA AREE                                                                           6 PER MILLE

2) di stabilire l'aliquota ridotta al 5,50 per mille nei seguenti casi:

-per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprità indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

- per le pertinenze dell'abitazione principale quali le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritte in Catasto nelle categorie C2,C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico,o a corpi immobiliari posti nelle vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medisima aliquota ridotta del (5,50) per mille, nel limite massimo di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce l'abitazione principale.

3) di stabilire l'aliquota ordinaria al 6 per mille, per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il secondo grado (esclusivamente dai genitori ai figli purchè coniugati)

"omissis"

6) Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

a) Sia elevata la detrazione a € 258,23 esclusivamente per i titolari di pensione minima INPS, titolari di pensione sociale o assegno socilae a condizione che, sia gli uni che gli altri, non siano titolari di beni patrimoniali  oltre la casa abitazione e pertinenza, nel territorio nazionale e che il reddito annuo lordo del proprio nucleo familiare non sia superiore ad € 5.000;

b) sia elevata la detrazione di € 258,23 esclusivamente per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 ( handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purchè inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI ed il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a € 15.000;

c) sia accontonata nel bilancio 2005, al cap. 2474 cod. 1010407, la somma di € 15.000 a copertura delle minori entrate ICI rivenienti dalla concessione delle agevolazioni ICI agli aventi diritto;

7) Di stabilire che tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in questo Comune e previa istanza da produrre all'Ufficio Tributi con allegata documentazione probatoria per l'ottenimento di tali benefici di cui alla Legge 104/92, anche per gli anni successivi.

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